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Circolare

Circolare numero 23 del 19-2-2009

Pubblicazione, in allegato, del DM. 28.01.2009 (G.U. del 31 gennaio 2009, n.25) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le retribuzioni convenzionali per il 2009, determinate con D.M. 28 gennaio 2009, da utilizzare per il calcolo dei contributi dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia, nonché, in via residuale, per alcune assicurazioni non coperte da accordi esistenti. Vengono chiariti ambito di applicazione, criteri di individuazione della fascia retributiva, modalità di arrotondamento e casi particolari di variazione nel corso del mese o dell’anno. La circolare disciplina anche la regolarizzazione delle eventuali difformità rilevate per gennaio 2009, senza aggravio di oneri, entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione.

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2009 e regolarizzazioni contributive

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2009

La circolare illustra il D.M. 28 gennaio 2009, pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2009 n. 25, che determina le retribuzioni convenzionali da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti nell’anno 2009 per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non collegati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il documento chiarisce inoltre che il medesimo regime si applica, in via residuale, alle assicurazioni obbligatorie non ricomprese nelle convenzioni già vigenti.

Ambito di applicazione

Viene precisato che la disciplina della legge n. 398/1987 ha un ambito territoriale diverso da quello della normativa comunitaria. Restano quindi esclusi gli Stati membri dell’Unione europea, i Paesi aderenti allo SEE per i quali continua ad applicarsi la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) e la Svizzera, per la quale trova applicazione la normativa comunitaria in forza dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. La Convenzione europea di sicurezza sociale viene indicata come tuttora applicabile, di fatto, solo nei rapporti con la Turchia. Sono richiamati anche i Paesi con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

Funzione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali costituite dal decreto sono utilizzate come base di riferimento non solo per i contributi, ma anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. La circolare ribadisce che il meccanismo opera per i lavoratori in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale, per i lavoratori occupati in Paesi con accordi parziali per le assicurazioni non coperte.

Criteri di individuazione della fascia retributiva

Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata confrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente delle tabelle allegate. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma escluso l’importo dell’indennità estero. L’importo così ottenuto va diviso per dodici e, dal raffronto con le tabelle del settore, va individuata la fascia retributiva da assumere ai fini contributivi.

Frazionamento, arrotondamento e casi particolari

Le retribuzioni convenzionali possono essere ragguagliate a giornata soltanto in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese; in tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e poi moltiplicato per i giorni della frazione di mese, esclusi le domeniche. Fuori da questi casi i valori non sono frazionabili. Le retribuzioni indicate nelle tabelle sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

La circolare richiama inoltre l’applicabilità del regime anche all’indennità sostitutiva del preavviso, che deve essere assoggettata a contribuzione con il sistema convenzionale. Per il calcolo della contribuzione si rinvia al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

Variazioni nel corso del mese o dell’anno

Sono richiamati alcuni casi particolari già trattati nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989. Se nel corso del mese avviene un passaggio da una qualifica a un’altra, oppure cambia il trattamento economico individuale da contratto collettivo nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente o giornalista, deve essere applicata, con decorrenza dalla variazione, la retribuzione convenzionale corrispondente al nuovo inquadramento o al nuovo trattamento.

Se nel corso dell’anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, tali importi devono essere considerati nella rideterminazione della retribuzione globale annuale da assumere a base del calcolo della fascia. Il nuovo importo va diviso per dodici e, qualora il ricalcolo comporti il passaggio a una fascia diversa, occorre procedere al conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive

Le aziende che per gennaio 2009 abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare la posizione senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Ai fini del modello DM10, le aziende devono:

  • calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2009 e quelle assoggettate a contribuzione per il mese di gennaio;
  • portare in aumento delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione tali differenze, calcolando i contributi dovuti sui totali così ottenuti secondo le aliquote vigenti per il settore di appartenenza e per i relativi periodi di paga;
  • riportare le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione nell’elemento del mese stesso dell’EMens.

Allegati e richiami

La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2009, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.

Punti principali

Retribuzioni convenzionali 2009

Con D.M. 28 gennaio 2009 sono state fissate le retribuzioni convenzionali da assumere come base per i contributi dovuti per l’anno 2009 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il regime si applica anche, in via residuale, per assicurazioni obbligatorie non contemplate nei trattati di sicurezza sociale vigenti.

Ambito territoriale di applicazione

La legge n. 398/1987 non si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai Paesi SEE destinatari della normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) e alla Svizzera, per la quale si applica la normativa comunitaria. La Convenzione europea di sicurezza sociale resta applicabile di fatto solo nei rapporti con la Turchia. Sono richiamati anche i Paesi con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Criteri di determinazione della retribuzione imponibile

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente delle tabelle. Per "retribuzione nazionale" si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo va diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore per individuare la fascia applicabile.

Frazionamento giornaliero e arrotondamento

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile mensile va diviso per 26 e poi moltiplicato per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse. Al di fuori di questi casi, i valori non sono frazionabili. Le retribuzioni tabellari sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro.

Ulteriori profili applicativi

Il regime si applica anche all’indennità sostitutiva del preavviso secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003. Viene richiamato anche il tema del regime introdotto dall’art. 36 della legge n. 342/2000 e del comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R., con rinvio alla circolare n. 86/2001.

Casi particolari e conguagli

La retribuzione convenzionale può variare nel corso del mese per passaggio di qualifica o modifica del trattamento economico individuale, soprattutto per quadri, dirigenti e giornalisti: in tali casi si applica la retribuzione corrispondente al mutamento con la stessa decorrenza. Se durante l’anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, occorre rideterminare la retribuzione globale annuale, dividerla per dodici e, se cambia la fascia di riferimento, effettuare il conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2009

Le aziende che per gennaio 2009 abbiano applicato criteri difformi possono regolarizzare i periodi interessati senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Nel modello DM10 vanno esposte le differenze tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2009 e quelle assoggettate a contribuzione, aggiungendole alle retribuzioni imponibili del mese della regolarizzazione e riportandole anche nell’EMens.

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