Cassazione Civile, Sentenza n. 25650/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che la Corte d'appello aveva attribuito alla sentenza di divisione efficacia esecutiva quanto all'ordine di rilascio dei beni assegnati ai condividenti, pronunciando una condanna non richiesta dalle parti e interferendo con il potere dispositivo delle stesse. Riepiloga inoltre questioni già svolte in grado di appello sulla tempestività della domanda riconvenzionale e sulla illegittimità della condanna al rilascio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza di divisione che approva il progetto e dispone l'assegnazione dei beni costituisce titolo esecutivo (richiamando art. 789 c.p.c. e art. 195 disp. att. c.p.c.), per cui l'assegnatario acquista la piena proprietà della quota ed il diritto di ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni compresi nella sua quota anche senza una specifica domanda di condanna al rilascio. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le statuizioni necessarie a dare attuazione alla divisione (es. conguaglio o rilascio) sono funzionali alla divisione stessa; ha precisato che la questione del momento temporale in cui può essere esercitata l'esecuzione riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione provvisoria (limitata dalla giurisprudenza recente) ma non la possibilità di statuire il rilascio. Ha disposto il rigetto del ricorso e l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa citata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come limite al potere del giudice di pronunciarsi oltre le domande delle parti; la Corte lo considera inadeguato a impedire la statuizione di condanna al rilascio quando tale effetto è funzionale e consequenziale alla sentenza di divisione.
art. 789 cod. proc. civ.
La sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto di divisione e contenente l'assegnazione costituisce titolo esecutivo.
art. 195 disp. att. c.p.c.
art. 195 disp. att. c.p.c.
Il decreto di approvazione del processo verbale che contiene l'attribuzione delle quote costituisce titolo esecutivo; da ciò deriva che l'assegnatario può ottenere il rilascio dei beni senza una domanda esplicita di condanna.
art. 282 c.p.c.
Riferito in relazione all'esecuzione provvisoria: la giurisprudenza ha stabilito che le statuizioni finalizzate a dare piena attuazione alla divisione non sono sempre eseguibili provvisoriamente prima del passaggio in giudicato della statuizione di assegnazione.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Richiamati come rimedio per correggere omissioni materiali nel dispositivo della sentenza di divisione (es. omissione materiale del conguaglio), ossia la possibilità di rettifica per errore materiale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012; art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 1, co. 17, L. 24/12/2012 n. 228; art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30/05/2002 n. 115
Prevedono l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento da parte del ricorrente di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Cass. n. 28697/2013
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'assegnatario acquista la piena proprietà della quota e può ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni privi ormai di titolo del detentore.
Cass. n. 13316/2015
Richiama il principio secondo cui il decreto di approvazione dell'attribuzione di quote costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del terzo detentore, che può opporsi solo se possiede titolo autonomo.
Cass. n. 25078/2020
Stabilisce che l'omessa indicazione nel dispositivo del conguaglio previsto in motivazione è omissione materiale, sanabile ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c.; il conguaglio è funzionale alla piena attuazione della divisione.
Cass. n. 2357/2019
Precisazione giurisprudenziale che limita l'esecuzione provvisoria delle statuizioni funzionali alla divisione (come conguagli o rilascio) fino al passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione.
Massime di principio
- La sentenza di divisione che approva il progetto e assegna beni costituisce titolo esecutivo: l'assegnatario acquista la proprietà esclusiva della sua quota e può richiedere il rilascio dei beni dagli altri condividenti senza una specifica domanda di condanna.
- La disposizione di rilascio in una sentenza di divisione è considerata funzionale e consequenziale alla sentenza stessa e non viola il principio dispositivo invocato dalle parti; non serve sempre una richiesta esplicita per ottenere una statuizione di rilascio.
- L'esecuzione effettiva può essere soggetta a limiti temporali: secondo la giurisprudenza recente, alcune statuizioni funzionali alla divisione non sono eseguibili provvisoriamente prima del passaggio in giudicato dell'assegnazione.
- Omissioni materiali nel dispositivo della sentenza di divisione (es. mancanza del conguaglio) possono essere corrette con il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287-288 c.p.c.
- Il terzo detentore può opporsi all'esecuzione se dispone di un titolo autonomo che giustifichi la detenzione; altrimenti il decreto di approvazione è esecutivo anche nei suoi confronti.
- In caso di rigetto del ricorso è necessario considerare eventuali obblighi amministrativi di versamento (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti da specifiche norme finanziarie.
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