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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14886/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di merito nella parte relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22/05/2024. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro la ritenuta eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi sono privi di concreta specificità e attengono alla dosimetria della pena, profilo sindacabile solo nei limiti della non illogicità della motivazione. Viene inoltre affermato che, per negare le attenuanti generiche, non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Analogamente, sulla pena è sufficiente una motivazione sintetica purché ancorata agli elementi ritenuti rilevanti, soprattutto quando la pena sia inferiore alla media edittale. Nel caso concreto, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano esercitato correttamente la discrezionalità riconosciuta e abbiano spiegato in modo adeguato le ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica su ogni elemento allegato, essendo sufficiente il riferimento agli elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi positivi.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena può essere sorretta da motivazione sintetica che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una dettagliata argomentazione quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o evidenzi l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare puntualmente ogni circostanza prospettata dalle parti.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente se il giudice richiama i criteri ritenuti rilevanti e formula un giudizio di congruità o equità, specie quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale.
  • Le censure che contestano in modo generico il solo trattamento sanzionatorio, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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