Sentenza n. 265/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 350/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 776/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.02.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 350/2025 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Al momento della proposizione del ricorso, notificato il 22 dicembre 2025, era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificando l'esistenza del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel giudicato. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale della controversia e dall'elevata ripetitività dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile la richiesta di esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di una prestazione economicamente valutabile, il giudice deve verificare l'esistenza del titolo, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'inadempimento dell'Amministrazione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, e deve porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.
- Quando l'Amministrazione debitrice deduce o manifesta un'insufficienza di fondi, l'esecuzione del giudicato può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e, ove previsto, all'istituto del pagamento in conto sospeso.
- La natura seriale e altamente standardizzata di controversie analoghe può giustificare una riduzione equitativa dei compensi liquidati per le spese del giudizio, pur restando a carico dell'Amministrazione soccombente la rifusione delle spese.
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