Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1029/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza dopo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Treviso n. 484/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 9 luglio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito della somma di € 1.500,00. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, in conformità all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha constatato l’inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 1.500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, quali fatti notori, giustificassero nel caso concreto la mancata applicazione della misura. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua il presupposto per proporre il giudizio di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato e non spontaneamente eseguita.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo

    La penalità di mora può essere applicata alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare le condizioni peculiari del debitore pubblico e le ragioni ostative, comprese le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dalla situazione della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale verificato dal TAR per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva l’obbligo amministrativo oggetto di esecuzione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Sono richiamati per le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per riconoscere rilevanza, ai fini della valutazione dell’astreinte, a fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione obbligata e non è stato spontaneamente eseguito, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente l’obbligo entro un termine determinato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative, tra cui le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati come fatti notori e riferiti al caso concreto, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione inadempiente, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.