Ordinanza n. 3768/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, - del provvedimento n. -OMISSIS- emesso il 1° agosto 2024 dal Questore di -OMISSIS-, notificato il 5 agosto 2024, di applicazione della misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO); - nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale nonché ai sensi dell''art. 116 c.p.a. per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso agli atti amministrativi emesso l'11 giugno 2024 e notificato il 1° luglio 2024 dalla Questura di -OMISSIS- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di accedere agli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di applicazione del DASPO e diniego di accesso agli atti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che gli ha applicato la misura di prevenzione personale atipica prevista dall'art. 6 della legge n. 401/1989, adottata in relazione a fatti verificatisi il 20 gennaio 2024 presso un centro sportivo durante un incontro di calcio. Ha inoltre impugnato il diniego dell'istanza di accesso agli atti e chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio ha formulato un'istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a. per acquisire un video degli eventi e le trascrizioni delle deposizioni rese da due persone in un procedimento penale connesso ai fatti posti a fondamento del DASPO. A seguito della precedente ordinanza istruttoria, ha depositato il file video in triplice copia, ma ha rappresentato l'impossibilità oggettiva di produrre le trascrizioni testimoniali, poiché il giudice penale ha escluso l'ammissione di uno dei testi e ha rinviato l'esame dell'altra persona al 30 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha adottato una nuova ordinanza istruttoria, senza definire la domanda di annullamento del DASPO né quella relativa all'accesso. Ha preso atto dell'adempimento dell'incombente istruttorio limitatamente al deposito del file video in tre copie. Ha rinnovato l'ordine di acquisizione della trascrizione della deposizione testimoniale della teste da esaminare nel procedimento penale, disponendo che essa sia prodotta quando divenga nella materiale e giuridica disponibilità delle parti. Ha ritenuto giustificate e comprovate le ragioni di impossibilità oggettiva addotte dal ricorrente quanto alla produzione delle trascrizioni. L'udienza di discussione sarà fissata entro il primo trimestre del 2027, previa presentazione di istanza di prelievo da parte del ricorrente. Non è stata resa alcuna decisione sul merito e non sono state regolate le spese.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO)
La norma costituisce la base giuridica della misura di prevenzione personale impugnata; l'ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 65 c.p.a.
istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 del cod.proc.amm.
È richiamato quale fondamento della richiesta di acquisizione di elementi documentali utili alla definizione del giudizio.
art. 116 c.p.a.
ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
È richiamato per la domanda di annullamento del diniego di accesso e di accertamento del relativo diritto; l'ordinanza non decide tale domanda.
artt. 110, 582 e 585 c.p. e art. 61, comma 1, n. 11, c.p.
fatti di reato di cui al combinato disposto degli artt. 110, 582 e 585 del c.p. e 61, comma 1, n. 11 del c.p.
Sono indicati come norme incriminatrici del procedimento penale connesso ai fatti posti a fondamento del DASPO; non sono oggetto di interpretazione nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e delle persone fisiche citate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate ai dati personali.
Massime di principio
- Quando la parte dimostri un'impossibilità oggettiva, materiale e giuridica, di produrre un documento o una trascrizione già richiesta dal giudice, l'adempimento dell'ordine istruttorio può essere rinnovato e differito al momento in cui l'atto divenga concretamente disponibile.
- In presenza di un adempimento solo parziale di un'ordinanza istruttoria, il giudice può prenderne atto limitatamente agli elementi prodotti e mantenere il giudizio in fase istruttoria ordinando l'acquisizione degli elementi mancanti.
- La fissazione dell'udienza di discussione può essere subordinata alla presentazione di un'istanza di prelievo da parte del ricorrente, quando il giudizio non sia ancora maturo per la decisione a causa degli incombenti istruttori.
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