Circolare numero 125 del 20-09-2019
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dello schema di convenzione tra l’INPS, l’ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma, approvato con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il rinnovo della convenzione per l’erogazione, da parte dell’INPS per conto delle Regioni/Province autonome, delle indennità di tirocinio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Vengono definite le modalità operative per la trasmissione e validazione delle domande, i limiti di spesa e la provvista finanziaria, il costo del servizio a carico di ANPAL, il regime fiscale delle indennità e le regole per il recupero degli indebiti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili per la gestione dei flussi e dei rimborsi.
Convenzione INPS-ANPAL-Regioni per il pagamento delle indennità di tirocinio Garanzia Giovani
Convenzione INPS-ANPAL-Regioni per l’erogazione delle indennità di tirocinio Garanzia Giovani
La circolare disciplina il rinnovo della convenzione tra INPS, ANPAL e Regioni/Province autonome per il pagamento delle indennità di tirocinio previste nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Il documento chiarisce la continuità operativa dopo la scadenza della precedente convenzione, definisce il flusso delle domande, i limiti di spesa, il costo del servizio, il regime fiscale, le regole di recupero degli indebiti e le istruzioni contabili.
Premessa e continuità del servizio
La convenzione originaria, approvata con determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014, è scaduta il 30 novembre 2018. Nelle more del rinnovo, e su richiesta dell’ANPAL, l’INPS ha consentito alle Regioni firmatarie di continuare a trasmettere le domande di pagamento delle indennità di tirocinio dal 28 febbraio 2019, nonostante la scadenza del precedente accordo.
Con messaggio n. 817 del 28 febbraio 2019, alle Direzioni regionali è stato richiesto di validare le domande nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per ciascuna Regione/Provincia autonoma e previa verifica della disponibilità della provvista finanziaria. Successivamente, con determinazione n. 19 del 17 aprile 2019, è stato approvato lo schema di nuova convenzione, condiviso con ANPAL, al fine di assicurare la prosecuzione dei pagamenti a seguito del rifinanziamento europeo del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".
Fino alla sottoscrizione della nuova convenzione, le Direzioni regionali devono continuare a validare le richieste entro il limite massimo spendibile già previsto nella convenzione scaduta, tenendo conto delle eventuali rimodulazioni comunicate dall’ANPAL. Anche le Regioni che non intendano aderire alla nuova convenzione potranno comunque beneficiare della validazione entro i limiti residui della precedente disciplina, ove oggetto di proroga.
Oggetto della convenzione e ruolo delle parti
L’oggetto della convenzione è il pagamento da parte dell’INPS, per conto delle Regioni, dell’indennità di tirocinio a favore dei giovani destinatari della misura prevista dal PON "Iniziativa Occupazione Giovani". La convenzione attribuisce al Direttore regionale la delega alla sottoscrizione con la Regione, mentre il perfezionamento avviene con la firma dell’ANPAL.
L’INPS opera come ente erogatore sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione, che devono essere corrette e complete. In caso di non corrispondenza tra i dati inviati e quelli presenti negli archivi dell’Istituto, la Direzione regionale comunica mensilmente le domande respinte; operativamente, la Regione può anche verificare autonomamente lo stato delle domande tramite la funzione "Monitoraggio domande", visualizzando l’esito e la motivazione del rigetto, per poi ritrasmettere i dati corretti.
La convenzione disciplina inoltre:
- la riemissione dei pagamenti non riscossi e riaccreditati all’Istituto, ove possibile;
- la gestione dei casi in cui il beneficiario percepisca un ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria, con verifica dell’importo mensile secondo il criterio di competenza;
- la sospensione delle domande di indennità di tirocinio quando risultino ancora in stato "L" - Liquidazione domande di ammortizzatore sociale in Ds-Web;
- l’invio mensile, da parte delle Direzioni regionali, delle attestazioni di pagamento estratte dalla procedura dedicata, alla Regione e ad ANPAL, per consentire controllo e rendicontazione della spesa.
Flusso procedurale per la trasmissione delle domande
La trasmissione delle richieste di pagamento continua ad avvenire con le modalità già in uso presso le Regioni convenzionate. I file .xml sono inviati dal sito istituzionale INPS, attraverso il "Sistema Informativo Percettori", seguendo il percorso "Indennità/Sussidi per Regioni e Provincie autonome" e la funzione "Invio richieste di pagamento indennità/sussidi".
Il sistema mette a disposizione delle Regioni le funzioni di supporto:
- "Visualizza esito", per controllare l’esito dell’invio dei file .xml;
- "Consulta pagamenti", per verificare i pagamenti effettuati ai beneficiari;
- "Monitoraggio domande", per conoscere lo stato delle domande trasmesse.
Sul portale Intranet è attiva la procedura "Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute da Regioni e Prov. Aut.", collocata nel percorso "PROCESSI" > "Prestazioni a sostegno del reddito", che consente la validazione e la lavorazione delle domande e il collegamento con la procedura Ds-Web per il pagamento. La medesima procedura consente anche l’attestazione dei pagamenti disposti e la consultazione dei pagamenti effettuati, delle domande respinte e di quelle sospese.
Le domande devono riferirsi sempre a periodi di tirocinio già completamente conclusi; non è quindi possibile richiedere il pagamento di singoli periodi prima della loro conclusione. La prestazione continua a essere identificata con il codice "T" - Tirocini.
Provvista finanziaria, limiti di spesa e costo del servizio
Le risorse finanziarie destinate all’erogazione delle indennità sono trattenute dall’ANPAL dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma e anticipate all’INPS secondo un piano finanziario concordato, in funzione delle esigenze di cassa e dell’andamento delle certificazioni. L’INPS può effettuare i pagamenti solo entro il limite delle risorse anticipate da ANPAL.
Le Direzioni regionali devono validare i file ricevuti solo dopo aver verificato la disponibilità di stanziamenti sufficienti e nel rispetto dell’importo massimo spendibile assegnato a ciascuna Regione per questa misura, espressamente indicato nella convenzione. Le risorse vengono trasferite dalla Direzione generale alle Direzioni regionali in relazione agli importi delle richieste trasmesse.
Il nuovo schema convenzionale riconosce all’INPS un costo del servizio pari a 4,71 euro per ogni pagamento eseguito nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso delle spese sostenute. L’ANPAL deve corrispondere tali oneri entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica trimestrale emessa da ciascuna Direzione regionale. Queste ultime, oltre a monitorare la capienza della provvista, devono tenere separata evidenza amministrativa del rimborso richiesto e indicare, al momento della fatturazione, i conti di Tesoreria sui quali dovrà essere effettuato il pagamento.
Per tale compenso, l’Istituto emette fattura elettronica in esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. n. 633/72.
Regime fiscale delle indennità
La convenzione stabilisce che le indennità di tirocinio sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R. Ne deriva che le indennità costituiscono reddito imponibile IRPEF, ferma restando la soglia di reddito al di sotto della quale le imposte non sono dovute.
È precisato anche che l’indennità ulteriore corrisposta per i tirocini in mobilità territoriale ha natura aggiuntiva/integrativa rispetto a quella ordinaria e rientra anch’essa tra i redditi imponibili di cui all’articolo 50 del T.U.I.R. e successive modificazioni.
Per i pagamenti di arretrati, la convenzione richiama l’articolo 17 del T.U.I.R. e prevede l’applicazione della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto, coincidente con la richiesta di pagamento trasmessa all’Istituto, sia emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.
Recupero delle indennità indebite
L’articolo 7 della convenzione attribuisce alle Regioni la responsabilità del recupero delle indennità indebitamente percepite, escludendo ogni responsabilità dell’INPS quando il pagamento sia avvenuto in base a informazioni regionali errate. In tali casi, la Regione deve avviare direttamente la procedura di recupero e informare il tirocinante dell’indebito, indicando:
- la domanda di tirocinio da cui è scaturito il pagamento indebito;
- l’IBAN della competente Direzione regionale INPS al quale versare la somma indebita.
La Regione deve poi comunicare tempestivamente all’INPS l’avvenuto recupero, così da consentire gli adempimenti contabili e fiscali di competenza.
Diversamente, quando l’errore riguarda il codice IBAN del tirocinante trasmesso dalla Regione, il recupero dell’indennità resta comunque a carico della Regione, che dovrà riottenere l’importo dal terzo e trasferire al tirocinante la somma corretta. In tale ipotesi il pagamento risulta già attestato sia nella certificazione dei pagamenti inviata alla Regione sia nella Certificazione Unica rilasciata al tirocinante.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dell’onere relativo ai pagamenti delle misure, la circolare rinvia alla disciplina già definita con il messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, la determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 e il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, che avevano istituito i conti di contabilità generale nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri enti, evidenza GPZ.
Restano in uso i seguenti conti:
- GPZ00195;
- GPZ10195;
- GPZ11195, causale FC 21002;
- GPZ25195;
- GPZ35195.
Le Direzioni regionali devono verificare, tramite il monitoraggio del saldo del conto GPZ10195, che la provvista ricevuta sia congrua e sufficiente all’erogazione delle indennità. Devono inoltre emettere fattura elettronica con cadenza trimestrale e monitorarne l’incasso.
Ai fini della contabilizzazione del rimborso spese versato da ANPAL, le somme incassate devono essere imputate in avere al conto GPA24150. I riaccrediti relativi a pagamenti non andati a buon fine devono invece essere evidenziati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con codice di bilancio 03134, la cui denominazione è stata adeguata a "Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano della "Garanzia giovani" – GPZ".
Punti principali
Rinnovo della convenzione e continuità dei pagamenti
La precedente convenzione del 7 agosto 2014 è scaduta il 30 novembre 2018. Nelle more del rinnovo, l’INPS ha continuato a gestire i pagamenti su richiesta di ANPAL, consentendo alle Regioni firmatarie di trasmettere le domande dal 28 febbraio 2019. La nuova convenzione, approvata con determinazione n. 19 del 17 aprile 2019 e concordata con ANPAL, serve a garantire la continuità dei pagamenti delle indennità di tirocinio a seguito del rifinanziamento europeo del PON "Iniziativa Occupazione Giovani".
Oggetto della convenzione e adempimenti operativi
L’INPS paga per conto delle Regioni l’indennità di tirocinio ai giovani destinatari della misura. Il Direttore regionale è delegato alla sottoscrizione della convenzione, che si perfeziona con la firma dell’ANPAL. Le Regioni trasmettono dati corretti e completi; in caso di incongruenze, la Direzione regionale comunica le domande respinte e la Regione può verificarne lo stato tramite la funzione "Monitoraggio domande" e ritrasmettere le domande corrette. È prevista anche la riemissione dei pagamenti non riscossi, ove possibile.
Flusso procedurale e gestione delle domande
La trasmissione avviene in formato .xml tramite il "Sistema Informativo Percettori" del sito INPS, con il percorso "Indennità/Sussidi per Regioni e Provincie autonome" e la funzione "Invio richieste di pagamento indennità/sussidi". Le Regioni dispongono di funzioni di supporto come "Visualizza esito", "Consulta pagamenti" e "Monitoraggio domande". Internamente, la procedura su Intranet consente la validazione, la lavorazione delle domande e il colloquio con Ds-Web per la liquidazione. Le richieste devono riguardare periodi di tirocinio completamente conclusi e la prestazione è identificata dal codice "T".
Provvista finanziaria, limiti di spesa e costo del servizio
Le risorse destinate alle indennità sono trattenute dall’ANPAL e anticipate all’INPS secondo un piano finanziario concordato; l’INPS paga entro il limite delle somme anticipate. Le Direzioni regionali validano i file solo previa verifica della capienza e nel limite massimo spendibile previsto per ciascuna Regione/Provincia autonoma. La nuova convenzione prevede un rimborso di 4,71 euro per ogni pagamento effettuato a favore dei singoli beneficiari. ANPAL paga entro 60 giorni dalla fattura elettronica trimestrale emessa da ciascuna Direzione regionale; il rimborso è fatturato in esenzione IVA.
Regime fiscale delle indennità
Le indennità di tirocinio sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente ex articolo 50 del T.U.I.R. e costituiscono quindi reddito imponibile IRPEF. Anche l’indennità aggiuntiva per i tirocini in mobilità territoriale è imponibile. Per gli arretrati si applica la tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17 del T.U.I.R., quando il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto è emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.
Recupero degli indebiti
Il recupero delle indennità non dovute è posto a carico delle Regioni, senza responsabilità dell’INPS se il pagamento è avvenuto in base a dati regionali errati. La Regione avvia il recupero comunicando al tirocinante l’indebito, la domanda che ha originato il pagamento e l’IBAN della Direzione regionale INPS competente. In caso di errata trasmissione dell’IBAN del tirocinante, il recupero resta a carico della Regione, che recupera dal terzo e trasferisce al tirocinante l’importo corretto. La Regione deve informare tempestivamente l’INPS dell’avvenuto recupero.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile si rinvia alla disciplina già richiamata dalle precedenti istruzioni e ai conti della gestione GPZ. Restano in uso i conti GPZ00195, GPZ10195, GPZ11195 (causale FC 21002), GPZ25195 e GPZ35195. Le Direzioni regionali devono verificare la capienza del conto GPZ10195, emettere trimestralmente fattura elettronica e registrare il rimborso sul conto GPA24150. I riaccrediti di pagamenti non andati a buon fine vanno evidenziati sul conto GPA10031 con codice di bilancio 03134, ridenominato per le somme non riscosse dai beneficiari nell’ambito della Garanzia Giovani.
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