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Circolare

Circolare numero 124 del 20-09-2019

Con la presente circolare, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro in forza di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91, si forniscono le istruzioni per la gestione del credito dell’Istituto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i contributi dovuti ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, il termine di prescrizione è quinquennale e decorre dalla scadenza del versamento dovuto. Viene precisato che, in caso di pagamento rateale, l’obbligazione resta unica e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata; resta ferma la sospensione in caso di occultamento doloso del debito. Le Strutture territoriali devono ricognire i crediti, verificare gli atti interruttivi e abbandonare i crediti prescritti, coordinandosi con l’Avvocatura nei contenziosi.

Prescrizione quinquennale del contributo d’ingresso alla mobilità ex art. 5, comma 4, legge n. 223/1991

Prescrizione del contributo d’ingresso alla mobilità ex art. 5, comma 4, legge n. 223/1991

La circolare interviene sul regime del contributo dovuto dalle imprese per i lavoratori posti in mobilità, chiarendo gli effetti dell’abrogazione intervenuta dal 1° gennaio 2017 e, soprattutto, il tema della prescrizione del credito contributivo dell’INPS alla luce della giurisprudenza di legittimità. Il documento fornisce inoltre indicazioni operative alle Strutture territoriali per il recupero dei crediti ancora azionabili e per l’abbandono di quelli prescritti.

Quadro normativo e cessazione dell’obbligo per i licenziamenti successivi al 2016

La circolare richiama anzitutto la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, che dal 1° gennaio 2017 ha abrogato l’indennità di mobilità ordinaria, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e gli incentivi all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste. Per effetto di tale abrogazione è cessato, dalla stessa data, anche l’obbligo di versare il contributo ordinario di mobilità pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e il contributo d’ingresso alla mobilità di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991.

Resta però fermo che, per le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed abbiano effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, continua a sussistere l’obbligo di versamento sia dell’anticipazione sia del contributo d’ingresso. Per i licenziamenti intervenuti dal 31 dicembre 2016, invece, i datori di lavoro non sono più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso, essendo la relativa disposizione stata abrogata dal 1° gennaio 2017.

Natura e misura del contributo dovuto

L’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 stabilisce che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, l’impresa debba versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. La somma è ridotta della metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Il decreto ministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, disciplina poi le modalità di riscossione: le imprese devono presentare all’INPS la documentazione necessaria a individuare i lavoratori collocati in mobilità, gli importi dovuti e la forma di pagamento prescelta. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in trenta rate mensili; la prima rata o l’importo complessivo devono essere versati entro la scadenza della denuncia contributiva del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, mentre le rate successive seguono la periodicità delle denunce contributive. In caso di cessazione o sospensione dell’attività dell’impresa, il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione; se tali eventi intervengono durante la rateazione, devono essere saldate immediatamente le rate residue. Il pagamento rateale non comporta aggravio di interessi.

Natura contributiva e termine di prescrizione

La circolare dà conto di tre recenti sentenze della Corte di Cassazione - n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell’8 novembre 2018 - che hanno qualificato gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, come crediti di natura contributiva. Ne consegue l’applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3 della legge n. 335/1995.

In base a tale orientamento, in assenza di atti interruttivi validamente compiuti dall’Istituto, il diritto di credito si estingue per prescrizione decorso il termine di cinque anni.

Decorrenza del termine: pagamento in unica soluzione e rateazione

La circolare precisa che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza del versamento dovuto. Poiché l’art. 5, comma 4, e il DM n. 142/1993 consentono il pagamento in unica soluzione o in rate, il termine decorre dalla scadenza fissata per il pagamento.

Nel caso di pagamento in unica soluzione, o per la prima rata, il termine decorre dalla scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso. La data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante ai fini della decorrenza. Le rate successive sono soggette alle rispettive scadenze periodiche.

Quando il datore di lavoro abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento rateale, la circolare sottolinea che l’obbligazione resta unitaria: la rateazione è solo una modalità di adempimento e non determina la nascita di obbligazioni autonome. Per questa ragione, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, perché solo da quel momento l’Istituto può pretendere il pagamento integrale e avviare il recupero coattivo.

La circolare richiama anche la possibilità che la rateazione possa avere durata superiore a trenta mesi nei casi in cui le comunicazioni di recesso abbiano decorrenze temporali diverse, fermo restando che la procedura di mobilità resta unica e che il calcolo delle rate deve essere effettuato in coerenza con le indicazioni già fornite nelle precedenti circolari richiamate nel testo.

Sospensione della prescrizione per dolo del debitore

Un’ulteriore precisazione riguarda l’ipotesi in cui il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito. In tal caso opera la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c. fino alla scoperta del dolo.

La circolare indica come possibile fattispecie quella in cui la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all’INPS non sia veritiera in ordine all’esatto importo del contributo dovuto oppure all’avvenuto pagamento dell’acconto.

Indicazioni operative per le Strutture territoriali

Sul piano operativo, le Strutture territoriali devono procedere a una ricognizione complessiva dei crediti dell’Istituto relativi all’omissione, totale o parziale, della contribuzione dovuta ex art. 5, comma 4. Successivamente devono verificare se i termini di prescrizione siano stati tempestivamente e correttamente interrotti e porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari alla tutela del credito.

I crediti ormai prescritti devono essere abbandonati secondo le ordinarie disposizioni di prassi in materia di autotutela. La circolare richiama, a questo riguardo, le precedenti indicazioni dell’Istituto sul procedimento di autotutela e sul potere di autotutela in relazione a crediti oggetto di avvisi di addebito divenuti inoppugnabili.

Per i crediti che siano già oggetto di contenzioso giudiziario, le Strutture territoriali devono infine raccordarsi con la competente Avvocatura dell’Istituto.

Punti principali

Abrogazione dei trattamenti di mobilità e del contributo d’ingresso

Dal 1° gennaio 2017 è stata abrogata l’indennità di mobilità ordinaria, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e, conseguentemente, l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità e del contributo d’ingresso alla mobilità. Restano però dovuti, per le procedure di licenziamento collettivo avviate ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 con licenziamenti effettuati entro il 30 dicembre 2016, sia l’anticipazione sia il contributo d’ingresso; per licenziamenti intervenuti dal 31 dicembre 2016 il contributo d’ingresso non è più dovuto.

Misura e modalità di pagamento del contributo ex art. 5, comma 4

L’art. 5, comma 4, prevede il versamento, per ciascun lavoratore posto in mobilità, di una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ridotta alla metà in caso di accordo sindacale sulla dichiarazione di eccedenza del personale. Il DM n. 142/1993 consente il pagamento in un’unica soluzione oppure in trenta rate mensili; la prima rata o l’intero importo vanno versati entro la scadenza della denuncia contributiva del mese in cui è stato comunicato il recesso, mentre le rate successive seguono le scadenze delle denunce contributive.

Principio della prescrizione quinquennale

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentt. n. 30699/2017, n. 672/2018 e n. 28605/2018), gli oneri ex art. 5, comma 4, hanno natura contributiva e sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3 della legge n. 335/1995. La circolare precisa che il credito si estingue per prescrizione in assenza di idonei atti interruttivi dell’Istituto.

Decorrenza del termine di prescrizione

Il dies a quo coincide con la scadenza del versamento dovuto. Se il pagamento è rateale, il contributo conserva natura di obbligazione unica e non si fraziona in autonome obbligazioni; pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, poiché fino a quel momento l’Istituto non può pretendere legittimamente il pagamento né avviare il recupero coattivo.

Sospensione per occultamento doloso del debito

Se il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito, il termine di prescrizione resta sospeso ai sensi dell’art. 2941 c.c. fino alla scoperta del dolo. La fattispecie può ricorrere, ad esempio, quando la dichiarazione resa all’Inps dal datore di lavoro non sia veritiera sull’ammontare del contributo dovuto o sull’avvenuto versamento dell’acconto.

Adempimenti delle Strutture territoriali

Le Strutture territoriali devono effettuare una ricognizione complessiva dei crediti per omissione totale o parziale della contribuzione, verificare tempestività e correttezza degli atti interruttivi della prescrizione e adottare gli ulteriori atti necessari alla tutela del credito. I crediti prescritti devono essere abbandonati secondo la prassi sull’autotutela; per i crediti oggetto di contenzioso giudiziario occorre il raccordo con la competente Avvocatura.

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