Circolare numero 127 del 25-09-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI (FEDER.LAVORATORI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2019 tra INPS e FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI (FEDER.LAVORATORI) per la riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulle pensioni. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi, le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso o risoluzione, i controlli a campione con eventuali penali e le istruzioni contabili con i relativi codici INPS.
Convenzione INPS-FEDER.LAVORATORI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FEDER.LAVORATORI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2019 tra INPS e FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI (FEDER.LAVORATORI) per la riscossione, tramite trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Vengono disciplinati i soggetti legittimati, le modalità operative della delega, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari, le garanzie per l’Istituto, le cause di recesso o risoluzione, i controlli e la contabilità.
Durata, rinnovo e cessazione della convenzione
La convenzione si applica fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da far pervenire all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione perde efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere con comunicazione scritta inviata via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
La delega personale volontaria può essere rilasciata dai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio normativo richiamato dalla circolare, la facoltà riguarda anche i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione sociale e di assegno sociale.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere resa mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto e trasmessa telematicamente all’INPS. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo sindacale e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e adempimenti dell’Organizzazione sindacale
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le medesime modalità telematiche della domanda di prestazione. Se invece riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette all’INPS i dati della delega in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento di identità in corso di validità.
Per le pensioni già liquidate, la delega produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dalla data di rilascio. L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve inoltre conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è ritenuto esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate a quest’ultima. Tuttavia, il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di identità valido. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta e ne dà comunicazione all’Organizzazione sindacale interessata.
La circolare ribadisce che è ammessa una sola delega per singola prestazione. Di conseguenza, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova efficacia è subordinata alla previa revoca della delega esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante; quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione sindacale deve trasmettere in formato digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali con la copia del documento d’identità. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori ai trattamenti erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono così articolate:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari e spese
Le modalità di versamento delle quote associative e la ripartizione delle spese sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono pari a:
- 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale;
- 0,11 euro per la gestione della delega.
Tali costi si applicano dal 1° gennaio 2018. Ogni ulteriore onere connesso alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e alle vicende ad esso collegate. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi; nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione stipulante risulta soccombente, essa è obbligata a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in relazione a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale o delle strutture ad essa associate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve motivare la propria decisione all’Organizzazione, che può presentare osservazioni entro 30 giorni; nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso oppure l’eventuale mancato esercizio dello stesso.
La cessazione del servizio di riscossione, in caso di risoluzione, produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se intervengono norme che rendono impossibile la prosecuzione, se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto, oppure se vengono applicate penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate tramite PEC.
Controlli a campione, verifiche e penali
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati alla stessa. Sono inoltre oggetto di verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nelle banche dati dell’INPS.
Per consentire le verifiche, l’Organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta via PEC dell’Istituto la documentazione cartacea originale che è tenuta a conservare: delega, copia del documento di identità e altra documentazione del pensionato. La documentazione va inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. Se emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, secondo la graduazione prevista dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS CA. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui trattamenti pensionistici per conto della FEDER.LAVORATORI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25718, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27718, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11718, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e tramite la procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
La convenzione con FEDER.LAVORATORI è stata sottoscritta il 6 luglio 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché, per rinvio normativo, i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega va rilasciata con l’apposito modulo predisposto dall’Istituto e trasmessa telematicamente all’INPS. Il modulo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali, essere sottoscritto dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche della domanda. Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia i dati telematicamente secondo le specifiche INPS, allegando in formato digitale la delega e il documento d’identità del pensionato. In tal caso, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio.
Conservazione della documentazione
L’Organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole della conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre solo tra associato e Organizzazione sindacale; pertanto ogni comunicazione attinente al rapporto va indirizzata a quest’ultima. Il pensionato può però revocare direttamente all’INPS la delega, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi del proprio documento di identità. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se arriva una nuova delega su prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta da revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, degli assegni accessori ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote previste sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e fino al doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione delega, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto quando questo sia coinvolto in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengono norme che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere; l’Organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni, cui l’INPS risponde entro i 30 giorni successivi. La cessazione del servizio decorre dalla prima estrazione utile. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di impossibilità di proseguire per sopravvenienze normative, pregiudizi o conflitti di interesse a danno dell’INPS, oppure se le penali superano il 10% delle quote sindacali versate. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS può effettuare annualmente controlli a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione sindacale e verifica anche le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano blocchi per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nelle banche dati dell’Istituto. Su richiesta via PEC dell’INPS, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni la documentazione originale conservata (delega, documento d’identità e altra documentazione del pensionato), con raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. Se emergono irregolarità, l’INPS applica penali graduate in base alla gravità; se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è CA. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25718 e GPA27718, rispettivamente per i contributi trattenuti sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti; il conto GPA11718 rileva il debito verso l’Organizzazione sindacale e il pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I movimenti avvengono tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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