Circolare numero 128 del 25-09-2019
Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari prevedendo l’iscrizione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Con la presente circolare si illustrano le novità normative e si forniscono le istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che giudici onorari di pace e vice procuratori onorari sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, salvo i professionisti iscritti ad Albi forensi e già tenuti alla Cassa professionale autonoma. Viene inoltre precisata la natura fiscale delle indennità percepite, qualificate come redditi di lavoro autonomo, e sono fornite le istruzioni operative per l’iscrizione e per la determinazione della contribuzione previdenziale nel modello Unico.
Iscrizione alla Gestione separata e contribuzione per magistrati onorari
Magistrati onorari: iscrizione alla Gestione separata e regime contributivo
La circolare illustra l’applicazione della tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Il documento chiarisce chi è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata INPS, quale sia la natura fiscale delle indennità percepite e come debba essere determinata e versata la contribuzione previdenziale.
Quadro normativo di riferimento
Il d.lgs. n. 116/2017, emanato in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, ha ridisegnato la magistratura onoraria, incidendo su status, incarico, durata, conferma, indennità e procedure disciplinari. Tra gli effetti della riforma vi è l’estensione della copertura previdenziale e assistenziale ai magistrati onorari che ne erano privi nel regime previgente.
Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari devono iscriversi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per tali soggetti si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di versamento previsti per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR iscritti alla stessa gestione.
L’articolo 25, comma 4, prevede però l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata per i soggetti iscritti agli Albi forensi e già obbligati alla contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma, per i quali trovano applicazione le disposizioni del regolamento attuativo dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La copertura si applica sia ai magistrati onorari immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto, sia a quelli già in servizio alla medesima data, come previsto dall’articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017.
Natura del reddito percepito
Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono ricondotte, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 26 al TUIR, ai redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 2, lettera f-bis), del D.P.R. n. 917/1986. Ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del medesimo testo unico, tali redditi sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo d’imposta.
Modalità di iscrizione alla Gestione separata
I magistrati onorari obbligati all’assicurazione devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata tramite uno dei seguenti canali:
- servizi web INPS accessibili con PIN dispositivo tramite il portale dell’Istituto;
- Contact Center multicanale, al numero 803164 da rete fissa o 06164164 da telefono mobile;
- intermediari dell’Istituto tramite i relativi servizi telematici.
Nella compilazione della domanda occorre inserire il codice fiscale, selezionare la tipologia "professionista" e completare i dati anagrafici. Nel campo "Partita Iva" devono essere indicati undici zeri (00000000000). In base ai dati inseriti, i magistrati onorari vengono registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata, senza attribuzione di matricola.
Strumenti di consultazione e comunicazione
Una volta iscritti, gli interessati possono accedere, tramite PIN dispositivo, al "Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti", dal quale è possibile visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati e le eventuali anomalie. È inoltre possibile interagire con la struttura INPS territorialmente competente mediante la funzione di "Comunicazione bidirezionale".
Determinazione della contribuzione previdenziale
Per il calcolo della contribuzione si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. In particolare:
- il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sezione III;
- la contribuzione va determinata nel modello Unico, quadro RR, sezione II, dedicata ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- il pagamento segue gli stessi termini delle imposte fiscali, con saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito;
- il primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, è dovuto entro la stessa data, con possibilità di rateazione;
- il secondo acconto è dovuto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito.
Aliquota applicabile
Sul reddito prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera f-bis), del TUIR si applica l’aliquota complessiva del 25,72%, composta da:
- 25% per la tutela previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- 0,72% per la tutela assistenziale per malattia, maternità e degenza ospedaliera.
La circolare fornisce quindi un quadro operativo completo per l’iscrizione, la classificazione reddituale e gli adempimenti contributivi dei magistrati onorari soggetti alla Gestione separata.
Punti principali
Estensione della tutela previdenziale
Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, ha riformato la magistratura onoraria, ridefinendo status, incarichi, durata, conferma, indennità e disciplina. In tale contesto ha esteso ai magistrati onorari privi di copertura la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria.
Obbligo di iscrizione alla Gestione separata
Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari devono iscriversi alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Si applicano le medesime modalità e termini di versamento previsti per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. È esclusa l’iscrizione per i soggetti iscritti agli Albi forensi e tenuti alla contribuzione presso la Cassa professionale autonoma.
Soggetti interessati e decorrenza
La copertura previdenziale e assistenziale riguarda sia i magistrati onorari immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto, sia quelli già in servizio a tale data, come previsto dall’articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017.
Natura fiscale delle indennità
Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono ricondotte ai redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Il reddito è costituito dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo d’imposta.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata tramite portale web INPS con PIN dispositivo, Contact Center multicanale o intermediari dell’Istituto. Nella domanda occorre selezionare la tipologia "professionista", compilare i dati anagrafici e indicare nel campo "Partita Iva" undici zeri. L’iscrizione avviene automaticamente tra i soggetti autonomi della Gestione separata, senza attribuzione di matricola.
Consultazione della posizione previdenziale
Con il PIN dispositivo è accessibile il "Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti", per consultare posizione previdenziale, versamenti, redditi dichiarati e eventuali anomalie, oltre a interagire con la sede INPS competente tramite la funzione di comunicazione bidirezionale.
Determinazione e versamento della contribuzione
Il reddito imponibile coincide con l’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sezione III. Il contributo va determinato nel quadro RR, sezione II, seguendo le istruzioni del modello Unico. I termini di pagamento coincidono con quelli fiscali: saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito, primo acconto pari al 40% del contributo dovuto entro la stessa data con possibilità di rateazione, secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo.
Aliquota contributiva
Sui redditi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera f-bis), del TUIR si applica l’aliquota complessiva del 25,72%, di cui il 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% per malattia, maternità e degenza ospedaliera.
Testo integrale
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