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Circolare

Circolare numero 121 del 06-09-2019

Con la presente circolare sono dettate le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’incremento dello 0,5% del contributo addizionale NASpI dovuto dal datore di lavoro in occasione di ciascun rinnovo di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Vengono chiariti ambito di applicazione, decorrenza, esclusioni, modalità di calcolo progressivo dell’aumento, ipotesi di restituzione del contributo e istruzioni operative Uniemens e contabili. Sono inoltre richiamate le esclusioni per alcuni soggetti e rapporti, tra cui lavoro domestico, operai agricoli, pubbliche amministrazioni e specifiche categorie di enti di ricerca e università private per determinate attività.

Aumento del contributo addizionale NASpI in caso di rinnovo dei contratti a termine

Aumento del contributo addizionale NASpI in caso di rinnovo dei contratti a termine

La circolare disciplina l’incremento dello 0,5% del contributo addizionale NASpI previsto dal decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, in occasione di ciascun rinnovo di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Il documento chiarisce ambito applicativo, decorrenza, esclusioni, modalità di calcolo dell’aumento, ipotesi di restituzione del contributo e adempimenti operativi e contabili a carico dei datori di lavoro.

Quadro normativo e finalità

Il decreto dignità ha introdotto misure volte al contrasto del precariato e alla limitazione del ricorso ai contratti a termine, riducendo la durata massima dei contratti a termine e prevedendo, all’articolo 3, comma 2, l’aumento del contributo addizionale NASpI. La circolare fornisce quindi le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e finanziari collegati a tale maggiorazione.

Ambito di applicazione e decorrenza

L’aumento del contributo addizionale si applica ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, intervenuti a decorrere dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018. La circolare richiama anche il regime transitorio delle nuove regole sui contratti a termine: per le disposizioni del decreto dignità, i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore restano disciplinati dalle previgenti norme fino al 31 ottobre 2018.

Esclusioni dalla maggiorazione

Restano esclusi dall’incremento:

  • i contratti di lavoro domestico;
  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • i rapporti già esclusi dal contributo addizionale ai sensi dell’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012;
  • i rinnovi dei contratti a termine delle pubbliche amministrazioni;
  • i rinnovi dei contratti stipulati da università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono ricerca e innovazione ed enti privati di ricerca, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, supporto all’innovazione, assistenza tecnica o coordinamento della stessa.

Per queste ultime fattispecie, pur restando dovuto il contributo addizionale NASpI ordinario, non si applica la maggiorazione prevista dal decreto dignità.

Rinnovo e proroga

La circolare distingue con precisione il rinnovo dalla proroga, poiché solo il rinnovo comporta la maggiorazione del contributo. Si configura rinnovo quando, alla scadenza del contratto originario o di quello prorogato, le parti sottoscrivono un nuovo contratto a termine; inoltre, il Ministero del Lavoro ha chiarito che costituisce rinnovo anche la modifica della causale originaria con stipula di un nuovo contratto senza soluzione di continuità. Si ha invece proroga, e quindi nessun aumento è dovuto, quando un primo contratto inizialmente privo di causale e di durata inferiore a 12 mesi viene prolungato oltre tale termine con prima apposizione della causale.

Misura della maggiorazione

Il contributo addizionale ordinario per i contratti subordinati non a tempo indeterminato è pari all’1,4% della retribuzione imponibile previdenziale. Ad ogni rinnovo, tale aliquota aumenta di 0,5 punti percentuali sulla misura risultante dal rinnovo precedente. La progressione indicata dalla circolare è la seguente:

  • contratto originario: 1,4%;
  • primo rinnovo: 1,9%;
  • secondo rinnovo: 2,4%;
  • terzo rinnovo: 2,9%.

Ai fini del calcolo della maggiorazione non si considerano i rinnovi intervenuti prima del 14 luglio 2018. Pertanto, il primo rinnovo rilevante è quello sottoscritto a partire da tale data, anche se il rapporto era già stato rinnovato in precedenza.

Restituzione del contributo

La circolare ricorda che il contributo addizionale, comprensivo della maggiorazione, può essere restituito nei casi previsti dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, ossia:

  • trasformazione del contratto a tempo indeterminato, con restituzione successiva al periodo di prova;
  • assunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, sempre dopo il periodo di prova.

Se vi sono stati più rinnovi, la restituzione riguarda il contributo e la maggiorazione riferiti all’ultimo rinnovo intervenuto prima della trasformazione o della nuova assunzione.

Istruzioni operative in Uniemens

Dal mese di competenza settembre 2019, i datori di lavoro devono esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, compilando gli elementi dedicati con le seguenti causali:

  • M701, M702, M703, M704 o M7NN, a seconda del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
  • l’imponibile soggetto a maggiorazione;
  • i giorni o le ore di contribuzione;
  • l’importo della maggiorazione, calcolato in base alla formula prevista dalla circolare.

Il lavoratore interessato va inoltre indicato con il codice tipo assunzione "1R". Se sono presenti agevolazioni contributive esposte in Uniemens tramite nettizzazione, anche la maggiorazione va calcolata tenendo conto dell’agevolazione spettante. In presenza di più rinnovi nello stesso mese, nella medesima denuncia devono essere indicati più codici causali.

Regolarizzazioni, lavoratori cessati e periodo transitorio

Per i rinnovi avvenuti tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro devono esporre nel flusso di competenza settembre 2019 i valori complessivi relativi a tutti i rinnovi intervenuti nel periodo. Per i dipendenti non più in forza, la denuncia di settembre e/o ottobre 2019 deve riportare gli stessi elementi previsti per i lavoratori in servizio, senza indicazione di settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero, valorizzando il codice "NFOR".

Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig. Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare avvengono senza oneri accessori.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della maggiorazione si rinvia ai conti già istituiti per il contributo addizionale NASpI:

  • PTA21111, per la competenza degli anni precedenti;
  • PTA21171, per la competenza dell’anno in corso.

Per i casi di restituzione del contributo addizionale e della relativa maggiorazione, la circolare rinvia alle istruzioni contabili già impartite con il messaggio n. 11233 del 11 luglio 2013.

Punti principali

Premessa normativa e finalità

Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto misure per contrastare il precariato, riducendo la durata massima dei contratti a tempo determinato e prevedendo, all’articolo 3, comma 2, l’aumento del contributo addizionale NASpI dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo. La circolare fornisce le istruzioni per gli adempimenti informativi, contributivi e contabili connessi alla nuova disciplina.

Ambito di applicazione e decorrenza

L’aumento si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, intervenuti dal 14 luglio 2018. Il regime transitorio per le nuove regole sui contratti a termine opera per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto e per rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018. Per la sola maggiorazione del contributo addizionale, la decorrenza resta però il 14 luglio 2018.

Esclusioni soggettive e contrattuali

Sono esclusi dall’incremento i rinnovi dei contratti di lavoro domestico, i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, i rapporti già esclusi dal contributo addizionale ai sensi dell’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012 e i rinnovi dei contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, per le assunzioni di lavoratori destinati ad attività di insegnamento, ricerca, trasferimento di know-how, supporto, assistenza tecnica o coordinamento dell’innovazione, l’aumento non si applica ai rinnovi stipulati da università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche per ricerca e innovazione ed enti privati di ricerca.

Differenza tra rinnovo e proroga

L’incremento è dovuto solo in caso di rinnovo e non di proroga. La circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui vi è rinnovo quando viene modificata la causale originaria e si stipula un nuovo contratto anche senza soluzione di continuità; vi è invece proroga, senza aumento del contributo, quando un primo contratto inizialmente privo di causale viene prolungato oltre i 12 mesi con inserimento della causale per la prima volta.

Misura dell’aumento e calcolo progressivo

Il contributo addizionale ordinario resta pari all’1,4% della retribuzione imponibile e, a ogni rinnovo, si incrementa di 0,5 punti percentuali sulla misura risultante dal rinnovo precedente. La circolare indica un criterio progressivo: 1,4% per il contratto originario, 1,9% al primo rinnovo, 2,4% al secondo e 2,9% al terzo. Ai fini del calcolo, non si considerano i rinnovi intervenuti prima del 14 luglio 2018, che non incidono sulla determinazione del primo rinnovo utile.

Restituzione del contributo addizionale

In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o di assunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, il datore di lavoro può ottenere la restituzione del contributo addizionale, comprensivo anche della maggiorazione dello 0,5% riferita all’ultimo rinnovo. Se vi sono stati più rinnovi, il recupero riguarda l’ultimo rinnovo precedente alla trasformazione o riassunzione.

Istruzioni operative Uniemens

Dal periodo di competenza settembre 2019 i datori di lavoro devono esporre in Uniemens i lavoratori interessati e valorizzare appositi elementi con causali M701, M702, M703, M704 o M7NN in base al numero di rinnovi, indicando l’imponibile soggetto a maggiorazione, i giorni/ore e l’importo del contributo dovuto calcolato con la formula prevista. Il lavoratore rinnovato va indicato con codice tipo assunzione "1R". Se sono presenti agevolazioni contributive, la maggiorazione va calcolata tenendone conto. Per rinnovi multipli nello stesso mese, vanno esposti più codici causali nella stessa denuncia.

Regolarizzazioni e gestione dei cessati

Per il periodo 14 luglio 2018-agosto 2019, la contribuzione va esposta nel flusso di settembre 2019 con i valori complessivi di tutti i rinnovi intervenuti. Per i dipendenti cessati, gli elementi vanno valorizzati nelle denunce di settembre e/o ottobre 2019 senza indicazione di settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero, utilizzando il codice "NFOR". Le aziende cessate o sospese devono usare la procedura di regolarizzazione UniEmens/vig; le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare non comportano oneri accessori.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della maggiorazione si richiamano i conti già istituiti per il contributo addizionale NASpI: PTA21111 per la competenza degli anni precedenti e PTA21171 per l’anno in corso. Per i casi di restituzione del contributo e della maggiorazione si rinvia alle istruzioni contabili del messaggio n. 11233/2013.

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