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Circolare

Circolare numero 126 del 25-09-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24 aprile 2019 tra INPS e FIDAP IMPRESE per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dalle aziende assuntrici di manodopera e dai P.C.C.F. Vengono disciplinate modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, revoca, versamento delle somme all’Associazione previa verifica della regolarità contributiva, costi del servizio, clausole di salvaguardia, tutela dei dati personali, durata e rinnovo della convenzione, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-FIDAP IMPRESE per la riscossione delle quote associative agricole

Convenzione INPS-FIDAP IMPRESE per la riscossione delle quote associative agricole

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 24 aprile 2019 tra INPS e FIDAP IMPRESE per la riscossione delle quote associative dovute dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). Il documento disciplina in modo organico la raccolta delle deleghe, la gestione delle revoche, il versamento delle somme all’Associazione, i costi del servizio e le regole di responsabilità tra le parti.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS unitamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti vengono evidenziati sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria della somma. La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega. In parallelo, deve presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, ciascuna sottoscritta dal singolo associato secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e corredata di copia di un valido documento di identità.

Le Strutture INPS territoriali provvedono alla validazione delle deleghe telematiche mediante confronto con le deleghe cartacee ricevute. Se pervengono all’INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto in favore di Associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla Struttura territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita. L’INPS non risponde, inoltre, nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe inviate dall’Associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca e ne dà notizia all’Associazione interessata tramite PEC.

Versamento delle quote associative e controlli sulla regolarità contributiva

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite la procedura Durc on line. In caso di esito irregolare, l’Istituto riversa le somme al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se il Documento segnala irregolarità non quantificabili, oppure se non è possibile procedere alla verifica secondo le modalità previste, il riversamento delle quote associative è sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, già fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati alla convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e risultano pari a:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,67, una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: euro 2,47;
  • gestione singolo modello F24: euro 0,21. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di responsabilità e salvaguardia

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti dai creditori dell’Associazione o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti al momento della stipula. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione.

L’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, nei casi di controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega con soccombenza definitiva, si impegna a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra associati e Associazione, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Sospensione, recesso e durata

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti per la stipula o qualora nuove disposizioni normative o regolamentari rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a proprio danno.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta inviata con PEC o raccomandata A/R.

Protezione dei dati personali e obblighi dell’Associazione

Le parti si obbligano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alla responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’INPS, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo la documentazione di supporto ove necessario. Viene inoltre indicata la sede della FIDAP IMPRESE in Via Scardella n. 16, Reggio Calabria.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi associativi riscossi per conto di FIDAP IMPRESE è istituito il conto GPN25203. Sono inoltre istituiti i conti GPN35203, per l’accreditamento dei contributi associativi, e GPN11203, per il debito verso FIDAP IMPRESE. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali, mentre nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e oggetto della convenzione

L’INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE) hanno sottoscritto il 24 aprile 2019 una convenzione, sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Modalità di riscossione

La quota associativa è riscossa dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato la delega. Deve inoltre presentare alla Struttura INPS competente le deleghe cartacee sottoscritte dai singoli associati, corredate di documento d’identità. Le strutture territoriali validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso Associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa contenuta nella delega successiva.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; le comunicazioni relative devono quindi essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione, acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione interessata tramite PEC.

Versamento delle quote associative e verifica DURC

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali versa all’Associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, l’importo è riversato al netto del debito risultante nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva". Se emergono irregolarità non quantificabili o non è possibile procedere alla verifica, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.

Costi del servizio

I costi del servizio, per la convenzione in esame e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) euro 2,67; gestione revoca deleghe sindacali euro 2,47; gestione singolo modello F24 euro 0,21. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e in relazione a pignoramenti presso terzi riguardanti le somme oggetto della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima esonera l’INPS da responsabilità e, in caso di controversie sulla validità della delega con soccombenza definitiva, si impegna a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto se quest’ultimo sia coinvolto in giudizio per questioni connesse ai rapporti associativi.

Sospensione, recesso e durata della convenzione

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o se intervengano nuove disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno. La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R. È prevista la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R.

Protezione dei dati personali e obblighi informativi

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione se necessaria. È anche indicata la sede di FIDAP IMPRESE in Via Scardella n. 16, Reggio Calabria.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione delle trattenute sui contributi associativi riscossi per conto di FIDAP IMPRESE è istituito il conto GPN25203. Sono inoltre istituiti i conti GPN35203 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11203 per il debito verso FIDAP IMPRESE. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari sono affidate alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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