Circolare numero 123 del 11-09-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA PENSIONATI - CISL (SIULP PENSIONATI-CISL), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 luglio 2019 tra INPS e SIULP Pensionati-CISL per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le spese, le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso e risoluzione, nonché i controlli a campione e le penali. Sono infine riportati il codice INPS attribuito e le istruzioni contabili con i conti dedicati.
Convenzione INPS-SIULP Pensionati-CISL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SIULP Pensionati-CISL per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 17 luglio 2019 tra INPS e l’Organizzazione sindacale SIULP Pensionati-CISL per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti titolari di prestazioni pensionistiche. Il documento disciplina in modo organico soggetti legittimati, modalità di delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari, controlli, penali, nonché i riflessi contabili dell’operazione.
Durata, rinnovo e cessazione del rapporto convenzionale
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è ammesso su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione perde efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni.
Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere dal negozio giuridico con comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/1972 e individua i pensionati che possono aderire al servizio mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Sono ammessi:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo dell’AGO, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Sono esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché il richiamo normativo riguarda soltanto le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati della delega sono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche della domanda di prestazione.
Se invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette all’Istituto i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS, allegando in formato digitale:
- la delega acquisita;
- la copia del documento d’identità del pensionato in corso di validità.
In tale ipotesi, la delega produrrà effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale deve inoltre conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento d’identità, assicurando identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Revoca della delega
La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, sicché ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata al sindacato. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa, indicando:
- l’Organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’INPS elabora la richiesta e ne comunica l’esito all’Organizzazione sindacale competente.
È ammessa una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova autorizzazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente.
Quando l’Organizzazione acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere in formato digitale entrambi i documenti e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento di identità, secondo le modalità previste per la documentazione di cui sopra.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, da riportare nel testo della delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli assegni accessori ai trattamenti erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% per gli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% per la parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio dello stesso;
- 0,35% per la parte eccedente il doppio della misura del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a:
- € 0,29 per revoca delega cartacea residuale;
- € 0,11 per gestione delega.
Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione stabilisce che dall’applicazione del servizio non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, il quale resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Organizzazione stipulante deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti fra associati e Organizzazione. Tali spese sono quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso unilaterale e risoluzione di diritto
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di specifiche circostanze, tra cui:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti prescritti dalla legge per stipulare la convenzione;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile applicare le disposizioni dell’articolo 15 della convenzione.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione, con motivazione, l’intenzione di recedere. L’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, anche documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica l’eventuale recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere.
La cessazione del servizio di riscossione associativa, conseguente alla risoluzione della convenzione, opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- rilevazione di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS;
- applicazione di penali all’Organizzazione per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS, verificata una delle condizioni, comunica all’Organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Controlli a campione, verifiche documentali e penali
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati alla stessa Organizzazione.
Sono inoltre sottoposte a verifica le deleghe che, all’atto dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti in banca dati dell’Istituto e riferiti al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire i controlli, l’Organizzazione è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’INPS la documentazione cartacea in originale, comprendente:
- delega;
- copia del documento d’identità;
- altra documentazione del pensionato conservata ai sensi dell’articolo 4 della convenzione.
La documentazione deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Qualora dalle verifiche emergano irregolarità, l’Istituto applica penali graduate in funzione della gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS CJ.
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto del SIULP Pensionati-CISL sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25724, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27724, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11724, per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Gli accrediti a favore del sindacato vanno imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili esclusivamente tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e di pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
La convenzione con SIULP Pensionati-CISL è stata sottoscritta il 17 luglio 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, il servizio cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna delle parti con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, oltre ai titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica per effetto del rinvio normativo richiamato dalla circolare. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La trattenuta è autorizzata mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega personale volontaria. Il modulo deve essere quello predisposto dall’Istituto, con indicazione esplicita della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy; deve essere firmato dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione; se riguarda una pensione già in essere, l’effetto decorre dalla prima rata utile, o entro tre mesi per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati in via telematica e conservare originale della delega e copia del documento d’identità.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale; l’associato può revocare direttamente all’INPS la delega, indicando l’Organizzazione revocata e un documento di identità valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se perviene una nuova delega su prestazione già gravata da altra delega, questa è efficace solo se preceduta da revoca della precedente. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al richiedente sia all’Organizzazione revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo, da indicare nel testo di delega, è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli assegni accessori ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% per la quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento e gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi di servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a € 0,29 per revoca delega cartacea residuale e € 0,11 per gestione delega. Ogni ulteriore onere connesso alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sul rilascio della delega e, se soccombente in giudizio, deve rimborsare al titolare la ritenuta effettuata. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto quando questo sia convenuto o chiamato in causa.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o se sopravvengono norme incompatibili con l’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare le motivazioni; l’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni e l’INPS risponde nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se la prosecuzione diviene impossibile per nuove disposizioni, se emergono pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse a danno dell’INPS o se le penali superano il 10% delle quote sindacali versate. Le comunicazioni avvengono via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS può verificare annualmente almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione sindacale e controlla anche le deleghe che causano blocco funzionale per difformità nei dati. Per le verifiche, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni, tramite raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, la documentazione cartacea originale conservata ai sensi della convenzione. In caso di irregolarità, sono applicate penali graduate secondo l’articolo 10; se l’importo delle penali supera il 10% delle quote riversate nell’anno, la convenzione si risolve automaticamente.
Codice INPS e istruzioni contabili
È attribuito il codice INPS CJ. Per la rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i conti GPA25724 e GPA27724 per i contributi sindacali trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti; il conto GPA11724 rileva il debito verso l’Organizzazione sindacale e il pagamento; gli accrediti vanno imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati, mentre i rapporti finanziari restano definiti dalla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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