Cassazione Penale, Sentenza n. 33175/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi distinti: (1) Graziano Husovic impugna l'entità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione dei benefici (circostanze attenuanti generiche), lamentando in termini generici l'adeguatezza della pena; (2) Adriano Husovic impugna la condanna basata, secondo lui, sulle dichiarazioni del fratello (persona offesa e contemporaneamente imputato di reato collegato), deducendo violazione degli artt. 12, 192, commi 3 e 4, 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., con il vizio di motivazione: sostiene che le dichiarazioni del reato collegato avrebbero dovuto essere valutate con i meccanismi di rafforzamento probatorio e che, in assenza di riscontri, non avrebbero potuto fondare la condanna
La decisione
Il ricorso di Graziano Husovic è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità: il rigetto delle attenuanti è ritenuto correttamente motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi, della detenzione per altra causa e dei precedenti penali; il ricorso di Adriano Husovic è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che non sussista la connessione probatoria ex art. 371, comma 2, lett. b), cpp (i fatti sono diversi, in circostanze distinte e la prova non è unitaria), per cui non operano i meccanismi rafforzativi di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cpp; la valutazione della testimonianza della persona offesa è stata ritenuta plausibile e congruamente motivata (scindibilità della prova, riscontri materiali quali lo speronamento e lo spostamento della casa mobile), così da giustificare la conferma della condanna. Sono state imposte condanne alle spese processuali: Graziano condannato anche al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; Adriano condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Le disposizioni che rafforzano la valutazione delle dichiarazioni di persona offesa/imputato collegato non sono applicabili quando non sussiste una connessione probatoria fra i procedimenti; in assenza di connessione probatoria tali dichiarazioni devono essere valutate secondo i normali canoni di attendibilità
art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
La connessione probatoria è ravvisabile solo quando un unico elemento di fatto ha efficacia probatoria rispetto a più illeciti o quando un elemento acquisito in un procedimento abbia diretta rilevanza per l'altro; non basta il mero fatto che l'imputato di un reato sia parte offesa in un altro procedimento
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche) e norme di riforma (d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. legge 24/07/2008 n. 125)
Dopo la riforma non è più sufficiente l'incensuratezza per ottenere la diminuente: il rifiuto delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti o di altri elementi negativi
art. 424 cod. pen. (reato contestato in primo grado)
Norma richiamata nel capo di imputazione (menzionata per completezza): il Tribunale aveva accertato la responsabilità per il reato di incendio/lesioni secondo le specifiche del caso
Massime di principio
- La mera circostanza che la persona che dichiara sia anche imputata in altro procedimento non determina automaticamente l'applicazione dei meccanismi di rafforzamento probatorio: è necessaria la connessione probatoria oggettiva, ossia l'identità di fatto o la diretta rilevanza di elementi di prova tra i procedimenti
- Il giudice può ritenere attendibile una parte delle dichiarazioni di un testimone (principio di scindibilità): è ammesso valorizzare aspetti credibili e disattendere altre parti purché la decisione sia adeguatamente motivata e priva di aporie logiche
- Il rigetto delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e su elementi negativi (precedenti, detenzione per altro reato); un'istanza generica senza confronto con la motivazione del giudice di merito è spesso inammissibile
- Per affermare una "reciprocità" delle offese tale da integrare una connessione probatoria occorre che gli episodi siano collocabili nelle stesse circostanze di tempo e luogo e che la prova sia unitaria; la semplice pluralità di tensioni/controversie fra le stesse persone non basta
- In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione della attendibilità delle fonti dichiarative è sindacabile solo se emerge una manifesta contraddizione, motivazione illogica o ricorso a mere congetture; il sindacato è quindi ampiamente limitato quando la motivazione dei giudici di merito appaia congrua
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