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Sentenza

Sentenza n. 1620/2026 - Milano, Sezione 4

per l’annullamento del silenzio diniego serbato dal Comune di Porlezza sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 12 novembre 2025 prot. 10976 e per l’accertamento del diritto di quest’ultimo ad avere accesso ai documenti amministrativi menzionati nella predetta istanza, nonché per la condanna del Comune di Porlezza all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa al permesso di costruire e agli elaborati progettuali di un intervento commerciale

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente, quale proprietario finitimo, ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 12 novembre 2025, con cui aveva chiesto copia del permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale a media superficie di vendita, nonché degli elaborati progettuali, delle relazioni tecniche, dei pareri, delle eventuali varianti e degli atti istruttori. Ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all’esibizione e al rilascio della documentazione. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di aver trasmesso integralmente la documentazione richiesta il 14 gennaio 2026, tramite collegamento informatico. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione era intervenuta dopo la notifica del ricorso. La società controinteressata si è costituita dichiarando di non opporsi all’accesso e di rimettersi alla valutazione del Collegio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’amministrazione aveva integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato mediante l’ostensione della documentazione richiesta. Il Collegio ha qualificato la definizione della controversia come cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., mentre il dispositivo ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate. Ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha considerato la tempistica dell’ostensione, l’attivazione del Comune per il contraddittorio con il controinteressato, la comunicazione al ricorrente di tale attività e la peculiarità del caso concreto, anche in relazione alla presentazione di una seconda istanza di accesso edilizio non oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse fatto valere nel presente giudizio

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il dispositivo definisce il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore interpretazione esplicita nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, l’interesse del ricorrente viene meno e il giudizio deve essere definito per sopravvenuto difetto di interesse, riconducibile alla cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’integrale soddisfazione della pretesa di accesso nel corso del processo esclude la necessità di una pronuncia sull’esistenza originaria del diritto di accesso e sulla legittimità del silenzio-diniego, non residuando un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di accesso può essere effettuata considerando la concreta tempistica dell’ostensione, l’attività dell’amministrazione per coinvolgere il controinteressato e le peculiarità della vicenda, anche quando l’accesso sia stato effettuato dopo l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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