Sentenza del 24/04/2018 n. 9994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo al 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le quote di ammortamento del diritto di concessione d'uso, avente durata ventinovennale, relativo alla rete e agli impianti dell'acquedotto di proprietà del Comune di Como. L'Agenzia riteneva indeducibili tali quote, pur riconoscendo la deducibilità del canone periodico di concessione, e contestava inoltre la decisione della CTR di disapplicare interessi e sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La società ha eccepito, in via principale, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, poiché il diritto di concessione era stato iscritto in bilancio nel 1998 e non era mai stato contestato tempestivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo maturata la decadenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per i costi dedotti mediante ammortamento pluriennale, il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione relativa all'anno in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto per la prima volta in bilancio, non da ciascuna annualità successiva di deduzione. Poiché l'iscrizione risaliva al 1998 e l'accertamento era stato notificato nel 2011, l'Ufficio non poteva più contestare il criterio originario di iscrizione e deduzione. Gli ulteriori motivi della società e quelli dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1
La decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo matura il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
In presenza di costi dedotti frazionatamente mediante ammortamento, il termine decorre dalla dichiarazione relativa all'anno in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto per la prima volta in bilancio. L'Ufficio non può attendere una successiva annualità per contestare, per la prima volta, l'indeducibilità originaria del costo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7
A ciascun periodo d'imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non opera in modo assoluto quando si tratta di situazioni geneticamente unitarie destinate a produrre effetti su più annualità, come i costi ammortizzati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 8, e art. 103, commi 2 e 4
Norme richiamate in relazione alla deducibilità degli ammortamenti e dei diritti immateriali, ma la loro applicazione concreta è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza.
Legge n. 127 del 1997, art. 17, commi 51 e 56
Norme richiamate dalla contribuente in tema di iscrizione e ammortamento del diritto di concessione; la Corte non ha dovuto esaminarne il merito, poiché l'accertamento era comunque tardivo.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 24 Cost.
La disciplina della decadenza deve essere interpretata in modo da non lasciare il contribuente esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato, anche in relazione all'obbligo di conservazione della documentazione.
Massime di principio
- Quando un costo produce deduzioni fiscali frazionate in più annualità, l'Amministrazione deve contestare tempestivamente il presupposto originario del costo o del criterio di ammortamento entro il termine di decadenza riferito all'anno della prima iscrizione e del sostenimento del costo.
- Il fatto che una quota di ammortamento venga dedotta in un anno ancora accertabile non consente, di regola, di contestare per la prima volta in quell'anno l'indeducibilità originaria dell'intero costo, se il termine relativo all'anno iniziale è già scaduto.
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non può essere utilizzato per eludere i termini di decadenza quando la posta contabile è unitaria e si riflette automaticamente su più esercizi.
- La conclusione può essere diversa se l'Ufficio contesta un errore specifico nel calcolo della singola quota, anziché l'originaria iscrizione o indeducibilità del costo; in tal caso occorre valutare autonomamente la tempestività dell'accertamento relativo alla singola annualità.
- Una contestazione tempestiva, anche generica, della posta contabile originaria può impedire che si consolidi la decadenza rispetto agli effetti fiscali prodotti negli anni successivi.
- La pronuncia riguarda principalmente la tempestività dell'accertamento e non stabilisce, in via definitiva, la generale deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del diritto di concessione né l'eventuale duplicazione con la deduzione dei canoni.
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