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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 549, pubblicata il 26 giugno 2024, del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 549 del 26 giugno 2024 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, per i periodi indicati nel ricorso, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento del 1° luglio 2024, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Crotone, anche per la parte prevalente e ancora mancante, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le eventuali spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta, in aggiunta agli interessi già dovuti. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR ne ha riconosciuto i presupposti per il mancato pagamento di somme dovute in base a una sentenza irrevocabile.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001

    La regola relativa alle spese dell'attività del commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal giudice per porre le spese dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docenti il cui riconoscimento, per i periodi indicati nella sentenza del giudice ordinario, costituiva il contenuto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato che dispone il pagamento di somme di denaro, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, anche quando siano necessari atti di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi già dovuti in forza del giudicato, quando non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione o, in mancanza, con l'insediamento del commissario ad acta, ferma la possibilità per l'amministrazione di eseguire il giudicato prima dell'intervento sostitutivo del commissario.
  • Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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