Cassazione Penale, Sentenza n. 19568/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso in più reati di estorsione e furto con strappo commessi ai danni di una persona anziana (settembre 2019). Leonardo Romano lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per resipiscenza e comportamento collaborativo. Orlando Bruzzese deduce invece plurime censure: (a) asserita inesistenza del suo apporto materiale e quindi vizio nella ricostruzione del concorso; (b) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si tratterebbe di truffa c.d. "vessatoria" e non di estorsione); (c) negazione della attenuante per minima partecipazione (art. 114 c.p.); (d) contestazione della consumazione dell'estorsione nonostante la presenza della polizia; (e) contestazione del riconoscimento della recidiva qualificata.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità. Conferma la correttezza della motivazione del primo e del secondo grado: la qualificazione come estorsione è ritenuta corretta in ragione della concreta efficacia intimidatoria della minaccia (idonea a coartare la volontà della vittima), il concorso è riconosciuto anche sulla base della presenza e del comune disegno criminoso (art. 110 c.p.), la recidiva qualificata è stata adeguatamente motivata e la presenza della polizia non impedisce la consumazione dell'estorsione. Per tali ragioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono stati valutati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Richiamato come quadro normativo delle criticità denunciabili in cassazione relative a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche o meramente rivalutative dei fatti.
art. 629 cod. pen.
Norma che definisce il reato di estorsione: la Corte ha interpretato la fattispecie come estorsione sulla base della idoneità della minaccia a costringere la vittima, valutata ex ante, indipendentemente dall'effettiva realizzabilità del male prospettato.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa (e nella specifica la c.d. truffa vessatoria): richiamata dalla difesa per una diversa qualificazione, ma la Corte ha escluso tale inquadramento perché la condotta ha avuto efficacia coercitiva reale, non mera induzione in errore.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il principio del concorso di persone nel reato: la Corte conferma che la partecipazione anche 'di supporto' o la mera presenza nell'ambito di un progetto criminoso possono integrare il concorso, perché ogni contributo che accresce l'efficacia intimidatoria è causalmente rilevante.
art. 114 cod. pen.
Norma sulla partecipazione di minima importanza: la Corte ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente non fosse di minima importanza dato il contributo all'effetto intimidatorio e la comune finalità patrimoniale, e inoltre ha evidenziato l'inoperatività della diminuente in presenza dell'aggravante della riunione/concorrente.
art. 62, n. 6, cod. pen.
Riferimento alla considerazione del risarcimento offerto alla vittima ai fini dell'attenuante (già valorizzata dalla Corte), ma non sufficiente a fondare il riconoscimento delle circostanze generiche invocate da Romano.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Richiamato per il divieto di far prevalere una circostanza favorevole sulle aggravanti preesistenti: una volta valutata l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti, le invocate circostanze generiche non avrebbero inciso sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e all'ammenda di euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- In ipotesi di delitti commessi in più persone, anche la presenza attiva o di supporto al progetto criminoso può integrare il concorso (art. 110 c.p.), perché ogni contributo che aumenta l'efficacia intimidatoria è causalmente rilevante.
- La distinzione tra estorsione e truffa c.d. "vessatoria" dipende dalla valutazione ex ante dell'idoneità della minaccia a costringere la volontà della vittima: non rileva che il male prospettato fosse in concreto irrealizzabile se all'atto della minaccia essa era idonea a coartare.
- La presenza della polizia al momento della consegna del provento non esclude, di per sé, la consumazione dell'estorsione: conta la dinamica intimidatoria e la resa della vittima.
- Le circostanze attenuanti generiche non vengono riconosciute se la condotta manifesta elevata intensità dolosa e sono prevalenti aggravanti o recidiva; l'art. 69 c.p. limita l'effetto diminuente in presenza di aggravanti.
- Il riconoscimento della recidiva qualificata richiede adeguata motivazione sui precedenti e sulla frequenza di recidiva; in cassazione la contestazione è inammissibile se si limita a prospettare una diversa valutazione dei fatti senza documentazione probatoria contraria.
- In sede di Cassazione il sindacato sui motivi di merito è limitato: non è consentita una rivalutazione libera delle prove salvo che vi sia un macroscopico travisamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito.
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