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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19568/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso in più reati di estorsione e furto con strappo commessi ai danni di una persona anziana (settembre 2019). Leonardo Romano lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per resipiscenza e comportamento collaborativo. Orlando Bruzzese deduce invece plurime censure: (a) asserita inesistenza del suo apporto materiale e quindi vizio nella ricostruzione del concorso; (b) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si tratterebbe di truffa c.d. "vessatoria" e non di estorsione); (c) negazione della attenuante per minima partecipazione (art. 114 c.p.); (d) contestazione della consumazione dell'estorsione nonostante la presenza della polizia; (e) contestazione del riconoscimento della recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità. Conferma la correttezza della motivazione del primo e del secondo grado: la qualificazione come estorsione è ritenuta corretta in ragione della concreta efficacia intimidatoria della minaccia (idonea a coartare la volontà della vittima), il concorso è riconosciuto anche sulla base della presenza e del comune disegno criminoso (art. 110 c.p.), la recidiva qualificata è stata adeguatamente motivata e la presenza della polizia non impedisce la consumazione dell'estorsione. Per tali ragioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono stati valutati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Richiamato come quadro normativo delle criticità denunciabili in cassazione relative a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche o meramente rivalutative dei fatti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di estorsione: la Corte ha interpretato la fattispecie come estorsione sulla base della idoneità della minaccia a costringere la vittima, valutata ex ante, indipendentemente dall'effettiva realizzabilità del male prospettato.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa (e nella specifica la c.d. truffa vessatoria): richiamata dalla difesa per una diversa qualificazione, ma la Corte ha escluso tale inquadramento perché la condotta ha avuto efficacia coercitiva reale, non mera induzione in errore.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il principio del concorso di persone nel reato: la Corte conferma che la partecipazione anche 'di supporto' o la mera presenza nell'ambito di un progetto criminoso possono integrare il concorso, perché ogni contributo che accresce l'efficacia intimidatoria è causalmente rilevante.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione di minima importanza: la Corte ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente non fosse di minima importanza dato il contributo all'effetto intimidatorio e la comune finalità patrimoniale, e inoltre ha evidenziato l'inoperatività della diminuente in presenza dell'aggravante della riunione/concorrente.

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Riferimento alla considerazione del risarcimento offerto alla vittima ai fini dell'attenuante (già valorizzata dalla Corte), ma non sufficiente a fondare il riconoscimento delle circostanze generiche invocate da Romano.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Richiamato per il divieto di far prevalere una circostanza favorevole sulle aggravanti preesistenti: una volta valutata l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti, le invocate circostanze generiche non avrebbero inciso sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e all'ammenda di euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • In ipotesi di delitti commessi in più persone, anche la presenza attiva o di supporto al progetto criminoso può integrare il concorso (art. 110 c.p.), perché ogni contributo che aumenta l'efficacia intimidatoria è causalmente rilevante.
  • La distinzione tra estorsione e truffa c.d. "vessatoria" dipende dalla valutazione ex ante dell'idoneità della minaccia a costringere la volontà della vittima: non rileva che il male prospettato fosse in concreto irrealizzabile se all'atto della minaccia essa era idonea a coartare.
  • La presenza della polizia al momento della consegna del provento non esclude, di per sé, la consumazione dell'estorsione: conta la dinamica intimidatoria e la resa della vittima.
  • Le circostanze attenuanti generiche non vengono riconosciute se la condotta manifesta elevata intensità dolosa e sono prevalenti aggravanti o recidiva; l'art. 69 c.p. limita l'effetto diminuente in presenza di aggravanti.
  • Il riconoscimento della recidiva qualificata richiede adeguata motivazione sui precedenti e sulla frequenza di recidiva; in cassazione la contestazione è inammissibile se si limita a prospettare una diversa valutazione dei fatti senza documentazione probatoria contraria.
  • In sede di Cassazione il sindacato sui motivi di merito è limitato: non è consentita una rivalutazione libera delle prove salvo che vi sia un macroscopico travisamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito.

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