Ordinanza n. 169/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota prot. n. C_A669- C_A669- 1 - 2025-06-04-0047310, notifica via p.e.c. il 4/06/2025, a firma del Dirigente del Settore Beni Demaniali e Patrimoniali - Servizio Demanio marittimo del Comune di Barletta, con cui è stata rigettata la richiesta della ricorrente volta ad ottenere l'estensione del termine di efficacia della concessione demaniale n. 37/2010 fino al 31/12/2033.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'estensione della durata della concessione demaniale n. 37/2010 fino al 31 dicembre 2033
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di estensione del termine di efficacia della concessione demaniale marittima. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Barletta e una società indicata quale controinteressata. Un'ulteriore società, non intimata e non costituita, ha chiesto, tramite i propri difensori, l'accesso al fascicolo telematico al fine di valutare e proporre un intervento ad opponendum quale controinteressata. Il giudice non ha ancora esaminato nel merito i motivi di ricorso né definito la domanda di annullamento.
La decisione
Il TAR ha assegnato alle parti costituite un termine di dieci giorni per presentare eventuali deduzioni sull'istanza di accesso al fascicolo telematico proposta dal soggetto non costituito, riservando la decisione sull'istanza. L'ordinanza ha natura interlocutoria e istruttoria: non decide la legittimità del diniego comunale, né la fondatezza della richiesta di estensione della concessione. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alle parti costituite e di curare gli ulteriori incombenti.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa processuale nell'ambito degli incombenti disposti dal giudice; dal testo non emerge una specifica applicazione interpretativa.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori; il giudice assegna alle parti costituite un termine per dedurre sull'istanza di accesso al fascicolo telematico.
Massime di principio
- Prima di decidere su un'istanza di accesso al fascicolo telematico proposta da un soggetto non costituito che intenda valutare un intervento ad opponendum, il giudice può assegnare alle parti costituite un termine per formulare deduzioni.
- Un'ordinanza che si limita ad acquisire il contraddittorio sull'accesso al fascicolo telematico e a riservare la decisione sull'istanza non definisce né la domanda principale né la fondatezza dei motivi di ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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