Sentenza del 05/09/2022 n. 26011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando l'avviso di accertamento relativo al 2003 per IVA, IRES e IRAP. L'accertamento riguardava la deduzione e la detrazione indebita di costi per sponsorizzazioni/pubblicità: la CTR aveva ritenuto i costi antieconomici e irragionevoli avendo rilevato un raddoppio rispetto al 2002 e un ammontare pari al quadruplo degli utili dell'esercizio, e aveva quantificato la ripresa a tassazione sottraendo al costo 2003 il costo dichiarato per il 2002, ritenendo non inerente la differenza. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: omesso esame della comparabilità dei contratti di sponsorizzazione 2002 e 2003; insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del principio di immutabilità della contestazione e della normativa sulla motivazione degli atti impositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto i motivi sono risultati inammissibili o infondati. Primo motivo: inammissibile per incongruenza rispetto alla ratio della CTR, che aveva fondato la decisione sull'antieconomicità manifesta e non sul solo confronto con il 2002; il confronto con l'anno precedente era utilizzato prevalentemente per la determinazione del quantum. Secondo motivo: inammissibile alla luce della giurisprudenza che restringe il sindacato sulla motivazione in cassazione ai vizi macroscopici della motivazione stessa (mancanza totale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). Terzo motivo: inammissibile per mancata riproduzione integrale della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, rendendo impossibile verificare il dedotto vizio di eccedenza del decisum. Quarto motivo: inammissibile e meritevole di rigetto anche nel merito; non è stata individuata violazione della disciplina sulla motivazione degli atti impositivi poiché la CTR ha dato motivazione sovrapponibile a quella dell'avviso quanto a irrilevanza, antieconomicità e scarso collegamento col mercato. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha rilevato l'eventuale applicabilità del contributo unificato secondo DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché incongruente rispetto alla ratio decisoria della CTR; il vizio dedotto non era coerente con il reale fondamento della decisione di merito
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
nullità per insufficiente e contraddittoria motivazione
Il sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione è ridotto ai soli vizi macroscopici e costituzionalmente rilevanti (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità)
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione del principio di immutabilità della contestazione
La Corte ha ritenuto che non sia stata violata la disciplina sull'immutabilità quando la motivazione della sentenza impugnata è sostanzialmente sovrapponibile alla motivazione dell'avviso di accertamento
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
insufficiente e contraddittoria motivazione
Richiamata nella contestazione del secondo motivo, la norma è stata interpretata alla luce della giurisprudenza che limita l'esame in Cassazione a carenze gravi della motivazione
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
motivi di nullità della sentenza tributaria
Richiamata in relazione alla censura sulla motivazione; la Corte conferma il principio di restringimento del sindacato sulla motivazione nelle impugnazioni in Cassazione
art. 111 Cost., comma 6
garanzie del giusto processo e motivazione delle decisioni
Richiamato per sottolineare il limite costituzionale al sindacato sulla motivazione, interpretato in termini di minimo costituzionale di motivazione
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
diritto del contribuente a conoscere il contenuto della contestazione
Invocata dalla ricorrente in rapporto all'immutabilità della contestazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione sostanzialmente corrispondesse a quanto motivato nella sentenza impugnata
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1
motivazione degli atti impositivi
Richiamata relativamente alla censura di violazione della disciplina sulla motivazione; la Corte ha trovato congruenza tra motivazione dell'avviso e motivazione di merito
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
La sentenza segnala la possibile applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo le disposizioni richiamate
Giurisprudenza citata
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 2014
Principi richiamati secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione in cassazione è circoscritto ai soli casi di vizio manifesto, non alla mera insufficienza della motivazione
Massime di principio
- La disconoscibilità di costi dedotti può essere fondata su elementi di antieconomicità e sproporzione rispetto alla capacità economica dell'impresa; il confronto con l'anno precedente è un indizio utile ma non decisivo per l'an della non ineranza
- In sede di accertamento tributario la quantificazione della ripresa può essere determinata sottraendo componenti già considerate inerenti in periodi precedenti, purché la motivazione sia logica e collegata agli elementi probatori
- In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo se manifesti e costituzionalmente rilevanti: carenza totale di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità; la semplice insufficienza argomentativa non è sufficiente a fondare la cassazione
- Per contestare in cassazione l'omesso esame di fatto decisivo occorre che la censura sia congruamente dedotta e coerente con la ratio decisoria impugnata; la mancata riproduzione integrale degli atti di merito può determinare l'inammissibilità del motivo
- La censura per divergenza tra avviso di accertamento e decisione di merito (violazione dell'immutabilità) richiede la dimostrazione che il giudice abbia effettivamente variato la contestazione nel merito rispetto a quanto comunicato al contribuente; se la motivazione di merito riprende i punti logici dell'avviso, la censura è destinata a fallire
- In casi simili il contribuente dovrebbe documentare con precisione la natura e la comparabilità dei contratti o delle operazioni contestate, riprodurre integralmente le sentenze e i motivi di appello, e porre con chiarezza il vizio di diritto o di motivazione che si intende impugnare per evitare inammissibilità procedurali
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