Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 184 e 186 legge fall. sul rilievo che la corte territoriale avesse ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medio quando era ormai decorso il termine previsto dall'art. 186 legge fallimentare. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, motivandolo con il sopravvenire di una sentenza delle Sezioni Unite ritenuta ostativa alla tesi difensiva sostenuta nel giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, pur non previamente notificata alle controparti, qualificandola come manifestazione motivata di sopravvenuto difetto di interesse. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese processuali, valorizzando l'anteriorità del ricorso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite e la successiva condotta processuale; ha escluso il raddoppio del contributo unificato per mancanza di un'ipotesi di inammissibilità originaria.
Norme richiamate
art. 5 legge fall.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, senza specifiche statuizioni interpretative della Corte.
art. 6 legge fall.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, senza specifiche statuizioni interpretative della Corte.
art. 184 legge fall.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, senza specifiche statuizioni interpretative della Corte.
art. 186 legge fall.
Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione il cui termine si assumeva spirato; la Corte non entra nel merito della questione per sopravvenuta rinuncia e difetto di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se non previamente notificata alle controparti, può essere valorizzata come manifestazione sopravvenuta di difetto di interesse e condurre alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
- Quando l'interesse a coltivare l'impugnazione viene meno per effetto di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale chiaramente ostativo alla tesi difensiva, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una situazione processuale giustificata dall'anteriorità dell'impugnazione rispetto al successivo intervento nomofilattico e dalla condotta processuale conseguente.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità non è originaria ma sopravvenuta per difetto di interesse.
- Le questioni di interpretazione delle norme fallimentari dedotte con il ricorso restano assorbite se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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