Cassazione Civile, Ordinanza n. 29210/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un avvocato, creditore di una società poi in liquidazione, aveva notificato pignoramento presso terzi all'Agenzia delle Entrate assumendo che la debitrice vantasse crediti d'imposta. L'Amministrazione contestava l'esistenza di crediti liquidi, certi ed esigibili. La vicenda processuale aveva già visto un primo regolamento di giurisdizione e poi un giudizio davanti al giudice tributario, che era approdato in appello con una decisione che aveva compensato integralmente le spese di lite per la complessità e particolarità delle questioni. Il ricorrente per cassazione censurava in sostanza: la compensazione delle spese, sostenendo che la CTR avesse erroneamente presupposto una sua soccombenza nei gradi precedenti; la motivazione della sentenza; l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui il reale oggetto del giudizio; il rigetto della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; chiedeva anche l'acquisizione del fascicolo di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendoli non pertinenti alla vera ratio decidendi della statuizione sulle spese, che non si fondava su una supposta soccombenza ma sulla complessità e particolarità delle questioni trattate. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la compensazione delle spese deve essere sorretta da una motivazione che indichi specificamente le gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la CTR si era limitata a formule generiche. I motivi quinto e sesto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente all'avvocato di stare in giudizio personalmente.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di regola della soccombenza e liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione; la formula generica sulla complessità delle questioni non basta.
art. 96 c.p.c.
richiamato come base della domanda di responsabilità aggravata, poi assorbita/in sostanza non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 360 c.p.c.
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione.
art. 548 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sul pignoramento presso terzi e sull'assegnazione del credito pignorato.
art. 552 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sul pignoramento presso terzi e sull'assegnazione del credito pignorato.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nella precedente fase per l'inammissibilità del ricorso davanti al giudice tributario per difetto di atto impugnabile.
art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la rimessione della causa al giudice di primo grado dopo la decisione sul riparto di giurisdizione.
art. 380.1 bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio nella censura sulla motivazione.
art. 102 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione delle sentenze.
Corte cost. n. 77/2018
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non consentiva, in ipotesi di soccombenza totale, la compensazione parziale o totale anche per gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere sorretta da formule stereotipate o generiche: il giudice deve indicare in motivazione le concrete ragioni che integrano i presupposti di legge.
- La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" ai fini della compensazione delle spese costituisce una clausola generale, rimessa alla specificazione del giudice di merito, ma tale apprezzamento resta censurabile in cassazione se non adeguatamente motivato.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, ma si limita a contestare un presupposto diverso o non decisivo.
- La domanda di responsabilità aggravata richiede un autonomo esame; tuttavia, quando il giudice di legittimità accoglie il motivo principale che incide sulla regolazione delle spese, i motivi ulteriori possono restare assorbiti.
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