Sentenza n. 1779/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1182/2024, che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione dell’appalto secondo i criteri fissati in motivazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza del TAR Catania n. 1182 del 26 marzo 2024, chiedendo che il Comune fosse condannato a concludere entro un termine perentorio il procedimento di liquidazione delle somme dovute e che il giudice determinasse, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a., l’importo spettante sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza ottemperanda. Sono state inoltre richieste la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e l’applicazione delle misure previste dall’art. 114, comma 2, lettere a) e b), c.p.a. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato un’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando di rinunciare al ricorso, con riserva di riproporre le domande se necessario, in considerazione delle trattative in corso tra le parti. Il Comune e il controinteressato non si sono costituiti; la Regione e l’Ufficio regionale si sono costituiti chiedendo di essere dichiarati estranei alla controversia. Il TAR aveva precedentemente rilevato la mancanza della copia dell’atto di appello proposto contro la sentenza ottemperanda e della prova della sua notificazione, rinviando la trattazione per consentirne il deposito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza di cancellazione dal ruolo è stata interpretata, benché non notificata nei termini rituali per produrre gli effetti di una rinuncia formale al ricorso, come atto univoco dal quale desumere il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La dichiarata pendenza di trattative tra le parti e la volontà di non proseguire, allo stato, il giudizio hanno quindi giustificato la pronuncia di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, co. 2, lett. a-b; art. 114, co. 4, lett. b)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, tra l’altro, di adottare le misure conseguenti all’inadempimento e di determinare la somma dovuta sulla base dei criteri fissati nel giudicato.
art. 84, comma 4, c.p.a.
atto univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione
Quando l’atto di rinuncia non è notificato nei termini rituali per valere come rinuncia formale, un atto univoco del ricorrente può comunque essere valutato come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conducendo all’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia al ricorso e motivata dalla pendenza di trattative tra le parti, può essere interpretata come atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se non notificata nei termini rituali per produrre gli effetti della rinuncia formale al ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente determina l’improcedibilità della domanda, anche quando il ricorrente abbia inizialmente chiesto la liquidazione giudiziale delle somme dovute, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta.
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