Cassazione Penale, Sentenza n. 31997/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di tentata truffa e aveva rideterminato la pena. I motivi contestavano in particolare: la drogata attendibilità dell'individuazione fotografica in dibattimento (presunta condizionata da precedente identificazione in caserma), la mancata verifica della attendibilità della deposizione della persona offesa rispetto agli accordi di fornitura e pagamento, la contraddittorietà della motivazione in relazione all'acconto versato e alla natura degli assegni post-datati, e, con memoria, nuove deduzioni sulla tardività della querela e la mancata idoneità degli atti a configurare il reato. Inoltre è pervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso inammissibile perché si limitava a reiterare questioni già sollevate in appello senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito; i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per essere stati introdotti tardivamente. Tuttavia la Corte ha preso atto della remissione di querela formalizzata dalla persona offesa e accettata dal ricorrente; essendo il reato estinto per remissione di querela la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In assenza di accordi tra le parti private, il querelato (Scansa) è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Remissione di querela (codice penale)
La remissione di querela, validamente manifestata e accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela e può portare all'annullamento senza rinvio delle sentenze penali impugnate quando il fatto è estinto
Massime di principio
- La remissione di querela, se formalizzata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può far cessare il processo anche in sede di legittimità; ciò può determinare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio indipendentemente dall'esito dei motivi di merito
- I motivi di ricorso che si limitano a riproporre argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con le motivazioni dei giudici di merito sono generalmente dichiarati inammissibili come reiterazioni generiche
- I motivi nuovi devono essere proposti nei termini e nelle forme previste; deduzioni introdotte tardivamente (ad es. con memoria dopo l'atto principale) possono essere dichiarate inammissibili
- Questioni probatorie delicate (es. attendibilità di identificazioni fotografiche o contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa) devono essere affrontate confrontandosi specificamente con le motivazioni dei giudici di merito; se non ciò non avviene il giudice di legittimità può non entrare nel merito
- La remissione della querela comporta la cessazione dell'azione penale ma non esclude immediatamente tutte le conseguenze processuali: la Corte può comunque decidere sulla condanna alle spese processuali in assenza di accordi tra le parti private
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