Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31997/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di tentata truffa e aveva rideterminato la pena. I motivi contestavano in particolare: la drogata attendibilità dell'individuazione fotografica in dibattimento (presunta condizionata da precedente identificazione in caserma), la mancata verifica della attendibilità della deposizione della persona offesa rispetto agli accordi di fornitura e pagamento, la contraddittorietà della motivazione in relazione all'acconto versato e alla natura degli assegni post-datati, e, con memoria, nuove deduzioni sulla tardività della querela e la mancata idoneità degli atti a configurare il reato. Inoltre è pervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso inammissibile perché si limitava a reiterare questioni già sollevate in appello senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito; i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per essere stati introdotti tardivamente. Tuttavia la Corte ha preso atto della remissione di querela formalizzata dalla persona offesa e accettata dal ricorrente; essendo il reato estinto per remissione di querela la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In assenza di accordi tra le parti private, il querelato (Scansa) è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Remissione di querela (codice penale)

    La remissione di querela, validamente manifestata e accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela e può portare all'annullamento senza rinvio delle sentenze penali impugnate quando il fatto è estinto

Massime di principio

  • La remissione di querela, se formalizzata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può far cessare il processo anche in sede di legittimità; ciò può determinare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio indipendentemente dall'esito dei motivi di merito
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con le motivazioni dei giudici di merito sono generalmente dichiarati inammissibili come reiterazioni generiche
  • I motivi nuovi devono essere proposti nei termini e nelle forme previste; deduzioni introdotte tardivamente (ad es. con memoria dopo l'atto principale) possono essere dichiarate inammissibili
  • Questioni probatorie delicate (es. attendibilità di identificazioni fotografiche o contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa) devono essere affrontate confrontandosi specificamente con le motivazioni dei giudici di merito; se non ciò non avviene il giudice di legittimità può non entrare nel merito
  • La remissione della querela comporta la cessazione dell'azione penale ma non esclude immediatamente tutte le conseguenze processuali: la Corte può comunque decidere sulla condanna alle spese processuali in assenza di accordi tra le parti private

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.