Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40551/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 13/09/2021. Il difensore censura: 1) errata applicazione della legge penale sostenendo che i beni oggetto di contestazione non erano di proprieta' dell'imputato e che non vi erano fatti fraudolenti riconducibili a lui (fatto riferito al 9/07/2014); 2) violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., lamentando che l'informativa dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) non costituisce prova certa e che l'imputato al momento dell'accesso IVG del 5/05/2014 non aveva piu' la disponibilita' dell'immobile; richiesta, in appello, della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con deposito di documenti relativi alla procedura esecutiva immobiliare e di una sentenza favorevole; 3) mancata motivazione sulla richiesta probatoria riguardante la non disponibilita' dell'immobile dove erano custoditi i beni pignorati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero sostanzialmente richieste di rivalutazione del fatto e delle prove, materia non consentita in sede di legittimita'. La Corte ha confermato la motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto l'imputato nominato custode dei beni pignorati, il verbale dell'IVG del 5/05/2014 attestante l'assenza dei beni e le dichiarazioni rese dall'imputato di essersene disfatto mediante vendita. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nozione di proprietario ai fini del reato di sottrazione di cose pignorate e' estesa e che la sottrazione puo' realizzarsi anche con l'annotazione della res se ingiustificata e non comunicata. Ha ritenuto inammissibile la nuova doglianza sulla proprieta' dei beni formulata per la prima volta in Cassazione e ha giudicato la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello generica e priva della dimostrazione della rilevanza e della decisivita' della prova. Conclude con la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    La Corte osserva che l'imputazione, sebbene faccia riferimento ai commi terzo e quarto, e' comunque chiara; il richiamo lessicale ai commi impreciso non invalida la contestazione.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata acquisizione di prova decisiva; la Corte rileva che la doglianza e' incentrata su rivalutazioni di fatto non consentite in Cassazione.

  • artt. 603 ss. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ricorda che l'acquisizione in appello richiede prova rilevante e decisiva e che il ricorrente non ha dimostrato tali requisiti.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 932 del 10/11/2011, Nicastro; Sez. 6, n. 17397 del 27/02/2012, Tomasich; Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, De Filippis)

    Principio consolidato secondo cui la nozione di proprietario ai fini del reato di sottrazione di cose pignorate e' ampia e che la sottrazione puo' aversi anche tramite annotazione della res se ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentito riproporre una rivalutazione del fatto o delle prove gia' compiute in merito, salvo vizi di diritto o carenze motivazionali evidenti.
  • La qualifica di 'proprietario' ai fini del reato di sottrazione di cose pignorate e' piu' ampia rispetto alla nozione civilistica e comprende chi sia destinatario del pignoramento e abbia interesse a non subirne gli effetti.
  • I verbali dell'Istituto Vendite Giudiziarie e le dichiarazioni rese all'incaricato suosite sono elementi probatori rilevanti quando coerenti con la nomina del custode e con l'assenza dei beni.
  • La richiesta in appello di rinnovazione istruttoria o di acquisizione documentale deve essere specifica: la prova invocata deve essere indicata come rilevante e decisiva e tale carattere deve essere dimostrato in modo congruo.
  • Un errore formale nell'indicazione del comma della norma incriminatrice non invalida automaticamente l'imputazione, se il fatto e' formulato in modo chiaro e comprensibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.