Sentenza n. 1781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione I, 14 luglio 2025, n. 2640, non notificata e concernente gli esami per l’accertamento della capacità tecnica ai fini del rilascio di autorizzazione di polizia per svolgere l’attività di “Pirotecnico – accensione fuochi artificiali”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso contro il decreto prefettizio di revoca dell’attestazione della capacità tecnica necessaria per l’esercizio dell’attività di pirotecnico
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Milano hanno impugnato la sentenza del TAR, sostenendo che l’attestazione prefettizia relativa alla capacità tecnica per l’accensione di fuochi artificiali costituisse un’autorizzazione di polizia, soggetta a revoca o sospensione in caso di abuso, venir meno dei requisiti o sopravvenienza di circostanze ostative. L’appellata ha proposto appello incidentale, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti del provvedimento prefettizio e lamentando difetto di istruttoria, carenza e apoditticità della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, violazione dei principi di tassatività e proporzionalità e omessa valutazione della documentazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione si fosse limitata ad acquisire la notizia di reato per incendio colposo boschivo, senza esaminare le riprese effettuate da un drone, dalle quali sarebbe risultata la distanza tra il luogo dello spettacolo pirotecnico e quello dell’incendio, né la perizia tecnica prodotta in giudizio, secondo cui la distanza, il tempo trascorso dalla conclusione dello spettacolo, la velocità del vento e la bassa potenza degli artifici escludevano il nesso causale tra lo spettacolo e l’incendio. Ha inoltre dedotto l’omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio o verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente l’appello incidentale e lo ha accolto nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che il decreto prefettizio si fondava esclusivamente sulla comunicazione della notizia di reato a carico dell’interessata e che non risultava svolta ulteriore istruttoria. L’Amministrazione non aveva acquisito né valutato le riprese effettuate da un drone, indicate dall’interessata come idonee a dimostrare l’assenza di responsabilità, e non aveva preso posizione sulla perizia tecnica depositata nel giudizio di primo grado. Tali elementi erano rilevanti per verificare la distanza tra il punto di sparo e quello di innesco dell’incendio, il tempo intercorso tra lo spettacolo e l’evento, le condizioni del vento e la possibile sussistenza del nesso causale. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e insufficiente accertamento dei presupposti fattuali. L’accoglimento dell’appello incidentale ha determinato l’assorbimento del secondo motivo e l’improcedibilità, per carenza di interesse, dell’appello principale dell’Amministrazione. In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso originario e annullato gli atti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione all’esito della riedizione del potere mediante un’istruttoria più completa e una motivazione adeguata. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 9 e ss., 14, 48 e 57 r.d. 773/1931
Richiamati dall’Amministrazione per sostenere che l’attestazione prefettizia relativa all’attività pirotecnica rientri nel sistema delle autorizzazioni di polizia e sia revocabile o sospendibile in presenza di abuso, venir meno dei requisiti o sopravvenienza di circostanze ostative.
artt. 10 e 11 r.d. 773/1931
Richiamati nell’appello principale quali disposizioni applicabili alle autorizzazioni di polizia e invocati come fondamento della revocabilità o sospendibilità del titolo.
art. 101 r.d. 635/1940
Richiamato in relazione alla disciplina regolamentare dell’attività pirotecnica e dell’accertamento della capacità tecnica.
artt. 7, 21-quater e 21-nonies l. 241/1990
Richiamati dall’Amministrazione nell’appello principale in relazione al procedimento, alla sospensione dell’efficacia e all’autotutela del provvedimento.
art. 423-bis, comma 2, c.p.
La notizia di reato per incendio colposo boschivo costituiva l’unico elemento istruttorio espressamente acquisito dall’Amministrazione e posto a fondamento del decreto prefettizio; il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente tale elemento, non integrato dalla verifica degli ulteriori dati rilevanti.
artt. 64, 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati dall’appellante incidentale in relazione alla valutazione delle prove, all’istruttoria e all’omessa considerazione della documentazione e della richiesta di consulenza tecnica o verificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un provvedimento prefettizio incide su un titolo abilitativo relativo al maneggio o all’impiego di sostanze esplodenti, la sola acquisizione di una notizia di reato non è sufficiente, di per sé, a fondare la revoca o la sospensione del titolo se l’Amministrazione non verifica in modo completo i fatti posti a base della contestazione.
- L’Amministrazione deve acquisire e valutare gli elementi istruttori rilevanti indicati dall’interessato, inclusi documenti, riprese e perizie tecniche, quando tali elementi siano potenzialmente idonei a escludere il nesso causale tra l’attività autorizzata e l’evento dannoso.
- La legittimità di un provvedimento di revoca o sospensione di un titolo abilitativo presuppone un’istruttoria effettiva sui fatti, sui requisiti dell’autorizzazione e sul rapporto causale tra la condotta dell’interessato e l’evento posto a fondamento della misura; l’omessa verifica di circostanze decisive determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.
- L’annullamento giurisdizionale per difetto di istruttoria non impedisce all’Amministrazione di rieditare il potere, purché svolga una nuova e più completa istruttoria e adotti, alla luce delle risultanze disponibili, un provvedimento adeguatamente motivato.
- Nel giudizio d’appello, l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dal destinatario dell’atto, con annullamento del provvedimento amministrativo, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse dell’appello principale proposto dall’Amministrazione contro la sentenza di primo grado.
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