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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34879/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due soggetti avevano agito davanti al tribunale chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, su una stradella che attraversava fondi altrui; in subordine, avevano domandato la costituzione coattiva della servitù di passaggio per asserita interclusione dei loro fondi. Il tribunale aveva rigettato entrambe le domande. In appello la corte territoriale aveva invece accolto il gravame e costituito la servitù, valorizzando la planimetria contenuta in una consulenza tecnica espletata in un diverso procedimento tra le stesse parti, dalla quale emergeva l'assenza di accesso dei fondi alla via pubblica, nonché la preferibilità di utilizzare un tracciato già esistente anziché creare un nuovo passaggio su altra particella. Il soccombente in cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 310, comma 3, e 116 c.p.c., per aver la corte d'appello fondato la decisione su una CTU proveniente da un processo estinto e comunque non utilizzabile come prova autonoma; 2) violazione dell'art. 1051, comma 4, c.c., sostenendo che la servitù non potesse gravare un'area adibita ad attività produttiva e parcheggio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la destinazione produttiva del fondo gravato; 4) violazione dell'art. 1051, commi 1 e 2, c.c., per non aver imposto la costituzione del passaggio su un fondo diverso e per avere ritenuto utilizzabile la stradella controversa senza adeguata prova della sua attuale esistenza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi all'utilizzo della CTU e all'applicazione dell'art. 1051 c.c., e inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il fatto allegato non era decisivo e non erano stati rispettati gli oneri di specificazione del vizio. Ha inoltre ritenuto che la scelta del percorso del passaggio e la verifica di eventuali soluzioni alternative attengano al merito e non siano sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che le risultanze di una consulenza tecnica proveniente da altro processo, una volta acquisite al giudizio, possono essere liberamente valutate dal giudice di merito, anche come elementi idonei a concorrere alla prova; ha escluso che l'art. 1051, comma 4, c.c. impedisca la costituzione della servitù su un fondo destinato ad attività produttiva, poiché l'esenzione riguarda tassativamente case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti; ha dichiarato inammissibile la censura per omesso esame del fatto, perché la dedotta destinazione produttiva non era decisiva e mancava la puntuale allegazione richiesta dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; infine, ha ritenuto che la valutazione sulla preferibilità del percorso già esistente rispetto ad alternative coinvolge apprezzamenti di merito non censurabili in cassazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge; la Corte esclude la violazione prospettata quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo nei limiti stringenti previsti dalla riforma del 2012 e richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività.

  • art. 310, comma 3, c.p.c.

    Le risultanze di un giudizio estinto possono essere utilizzate nel nuovo processo nei limiti consentiti dalle regole probatorie, ma la Corte ribadisce che ciò che rileva è la loro effettiva acquisizione nel giudizio da decidere.

  • art. 116 c.p.c.

    Le prove acquisite possono essere liberamente valutate dal giudice secondo il prudente apprezzamento, e gli elementi istruttori provenienti da altri processi possono concorrere al convincimento se entrano nel giudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Le prove atipiche o provenienti aliunde possono trovare ingresso nel processo attraverso il meccanismo delle presunzioni semplici, purché sorrette da un insieme univoco di elementi certi.

  • art. 1051 c.c.

    L'esenzione prevista per la costituzione coattiva del passaggio è di stretta interpretazione e riguarda solo le ipotesi tassativamente indicate; l'insediamento produttivo non vi rientra.

  • art. 1051, comma 4, c.c.

    L'elencazione di case, cortili, giardini e aie è tassativa e funzionale alla tutela delle abitazioni e delle loro pertinenze; non si estende ai fondi adibiti ad attività produttiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di merito il giudice può utilizzare elementi istruttori formati in altro processo, purché tali elementi siano ritualmente acquisiti nel giudizio da decidere; la loro provenienza da un diverso procedimento non ne esclude la valorizzazione, né li rende inutilizzabili in assoluto.
  • Una consulenza tecnica d'ufficio proveniente da altro processo può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma la parte che intenda contestarla deve attivarsi per chiedere la rinnovazione o svolgere controdeduzioni; in mancanza di specifiche contestazioni, la censura in cassazione tende a risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • L'esenzione dall'assoggettamento a servitù coattiva di passaggio prevista dall'art. 1051 c.c. ha carattere tassativo e si riferisce solo alle ipotesi espressamente menzionate; non è estensibile analogicamente a fondi destinati ad attività produttive o commerciali.
  • La scelta del tracciato della servitù coattiva e la verifica della preferibilità di percorsi alternativi costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo quando il fatto storico sia realmente decisivo e sia specificamente indicato in tutti i suoi elementi essenziali; non è sufficiente contestare la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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