Ordinanza n. 5538/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privata)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio iscritto al n. 5555/2024, il commissario ad acta ha depositato il 6 luglio 2026 una relazione sulle attività svolte in esecuzione della sentenza e ha chiesto la liquidazione del compenso. Il TAR ha determinato il compenso considerando indeterminato e indeterminabile il valore della controversia; ha rilevato che il commissario non aveva liquidato autonomamente l'onorario né indicato il tempo esatto impiegato e ha stimato l'attività in 65 vacazioni, tenuto conto anche della complessità dell'incarico. Non risultano specifiche contestazioni della ricorrente o del Comune sulla richiesta di liquidazione.
La decisione
Il TAR ha liquidato al commissario ad acta euro 954,20 per l'attività svolta, calcolando 65 vacazioni al valore di euro 14,68 ciascuna, assunto come valore minimo di riferimento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025. Ha individuato il periodo di espletamento dell'incarico tra il 6 ottobre 2025, data del primo contatto con il Comune, e il 6 luglio 2026, data di deposito della relazione. Non ha liquidato spese, poiché non richieste, e ha posto definitivamente il pagamento a carico del Comune di Afragola.
Norme richiamate
art. 1 dell'Allegato al d.m. 30 maggio 2002
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni
Quando il valore della controversia non consente di applicare i criteri ordinari, il compenso è commisurato al tempo necessario per l'incarico e determinato in base alle vacazioni.
art. 4, secondo comma, l. 8 luglio 1980, n. 319
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 10 febbraio 2025 n. 16 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione;
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, le vacazioni successive alla prima non possono essere liquidate con un importo inferiore a quello previsto per la prima; il TAR ha quindi applicato a tutte le vacazioni l'importo di euro 14,68.
Massime di principio
- Quando il valore della controversia è indeterminato o indeterminabile e non sono applicabili gli altri criteri di liquidazione, il compenso del commissario ad acta può essere determinato in base alle vacazioni, stimando il tempo necessario per l'incarico.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, l. n. 319/1980, le vacazioni successive alla prima devono essere liquidate nella stessa misura prevista per la prima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 5540/2026 - Napoli, Sezione 8
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15683/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15684/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15687/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15710/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 1668/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →