Sentenza del 25/05/2015 n. 4747 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO PARZIALE - PERSONA FISICA - DETERMINAZIONE DI MAGGIOR REDDITO DIVERSO - Supporto di elementi oggettivi e riscontrabili - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, poiché l’accertamento parziale è stato ritenuto illegittimo. L’Ufficio non può determinare un maggior reddito sulla base di semplici ipotesi o presunzioni generiche: deve indicare e dimostrare elementi oggettivi e riscontrabili, idonei a sostenere la pretesa tributaria. In mancanza di tale prova, l’avviso non è valido.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione di un maggior reddito diverso effettuata dall’Ufficio mediante un avviso di accertamento parziale. L’accertamento si fondava su una mera ricostruzione logico-ipotetica, priva di elementi oggettivi, verificabili e concretamente riscontrabili, nonché su presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Secondo il contribuente, l’Amministrazione non aveva quindi assolto l’onere di provare la maggiore capacità reddituale contestata.
Norme richiamate
Principio dell’onere della prova nel processo tributario
L’Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria. Una ricostruzione meramente ipotetica o non adeguatamente documentata non è sufficiente.
Presunzioni semplici
Le presunzioni utilizzate per fondare l’accertamento devono essere gravi, precise e concordanti. Presunzioni prive di tali requisiti non possono sostenere validamente la determinazione di un maggior reddito.
Accertamento parziale
Anche l’accertamento parziale deve essere fondato su elementi concreti, oggettivi e verificabili. La natura parziale dell’atto non esonera l’Ufficio dall’obbligo di motivazione e di prova.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può basarsi su mere supposizioni, collegamenti logici astratti o ricostruzioni ipotetiche non supportate da dati verificabili.
- Quando l’Amministrazione utilizza presunzioni, queste devono essere sufficientemente gravi, precise e concordanti; in caso contrario, il contribuente può contestare l’insufficienza della motivazione e della prova.
- La qualificazione dell’atto come accertamento parziale non riduce gli obblighi dell’Ufficio: devono comunque essere indicati i fatti, gli elementi probatori e il percorso logico che conduce alla maggiore imposta.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare se l’avviso individui concretamente le fonti della pretesa, i dati utilizzati e gli elementi oggettivi che dimostrano il maggior reddito.
- Se l’accertamento non supera il livello della plausibilità o della semplice ipotesi, senza riscontri documentali o fattuali, può configurarsi un mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione.
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