Sentenza del 25/05/2015 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Pagamento di accisa per immissione al consumo di prodotti alcolici - Applicabilità - Reato di contrabbando per falsificazione di documenti di trasporto - Sussiste - Regime di sospensione di imposta per insussistenza della obbligazione tributaria - Esclusione -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la movimentazione di alcole e prodotti alcolici in regime di sospensione d’imposta, con falsificazione dei documenti di trasporto e conseguente svincolo irregolare dei prodotti. Si discute se tali condotte facciano sorgere l’obbligazione tributaria per l’accisa oppure se il regime sospensivo escluda il pagamento, nonché della configurabilità del reato di contrabbando.
La decisione
La sentenza afferma che l’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo, comprendendo anche lo svincolo irregolare di prodotti soggetti a regime sospensivo. La falsificazione dei documenti di trasporto integra una violazione delle condizioni di circolazione e può configurare il reato di contrabbando. Il regime di sospensione non esclude l’obbligazione tributaria in presenza di irregolarità o infrazioni. Il titolare del deposito fiscale risponde del pagamento dell’accisa, anche in solido con il trasportatore o il destinatario, e l’imposta è riscossa in Italia se l’irregolarità si verifica nel territorio nazionale.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sugli alcoli e sui prodotti alcolici
L’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo; si considera immissione in consumo anche lo svincolo irregolare di prodotti in regime sospensivo.
Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo fa sorgere l’obbligazione tributaria, anche se i prodotti non sono stati regolarmente immessi nel consumo secondo le procedure previste.
Norme sul contrabbando di alcole e prodotti alcolici
Si considera contrabbando l’alcole e i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte.
La detenzione o movimentazione dei prodotti in violazione delle condizioni documentali e procedurali previste può integrare il reato di contrabbando.
Regime di responsabilità del titolare del deposito fiscale
Il titolare del deposito fiscale è tenuto a fornire garanzia anche in solido con il trasportatore o con il destinatario del pagamento dell’accisa.
La responsabilità per l’accisa può gravare solidalmente sui soggetti coinvolti nella movimentazione, senza che il titolare del deposito possa invocare automaticamente il regime sospensivo.
Disciplina degli abbuoni e delle irregolarità nella circolazione in sospensione d’imposta
Al di fuori dell’abbuono di imposta, in caso di irregolarità o di infrazione si applicano le sanzioni penali, se i fatti addebitati costituiscono reato.
L’abbuono opera solo nei casi previsti dalla legge; le irregolarità imputabili non eliminano né l’obbligo tributario né l’eventuale responsabilità penale.
Massime di principio
- Il regime di sospensione d’imposta non costituisce un’esenzione definitiva: se i prodotti vengono svincolati o movimentati irregolarmente, l’accisa diventa normalmente esigibile.
- La falsificazione o l’incompletezza dei documenti di trasporto può avere una duplice conseguenza: obbligo di pagamento dell’accisa e responsabilità penale per contrabbando, se ricorrono gli elementi del reato.
- Nella movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, il titolare del deposito fiscale deve verificare rigorosamente documentazione, destinatario, trasporto e condizioni di circolazione, poiché può rispondere anche in solido.
- L’imposta è normalmente riscossa nello Stato in cui si verifica l’irregolarità, salvo specifiche regole applicabili alla circolazione intracomunitaria.
- L’esclusione dell’obbligazione tributaria richiede la prova di una causa legalmente riconosciuta, come un abbuono previsto dalla normativa; la mera invocazione del regime sospensivo non è sufficiente.
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