Sentenza del 25/05/2015 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione - Cartella di pagamento - IVA - IRAP - Pretesa illegittimità dell'avvenuta iscrizione a ruolo - Non sussiste - Conferma iscrizione a ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP, sostenendo che l'iscrizione a ruolo dell'intero importo fosse illegittima. Ha dedotto che, trattandosi di una società in nome collettivo, i soci non sarebbero direttamente responsabili dei debiti sociali e che, comunque, potrebbero essere chiamati al pagamento soltanto dopo l'escussione del patrimonio della società. L'iscrizione a ruolo era stata effettuata ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in esecuzione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma sfavorevole alla società e divenuta definitiva.
La decisione
Il collegio ha respinto le doglianze del contribuente e ha confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella notificata al socio. Ha ritenuto applicabile l'art. 2291 c.c., secondo cui nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Ha tuttavia precisato che, ai sensi dell'art. 2304 c.c., l'esecuzione nei confronti del socio presuppone la preventiva escussione del patrimonio sociale. La pretesa tributaria è quindi legittimamente portata a conoscenza del socio, pur restando fermo il beneficio della preventiva escussione nella fase esecutiva. Equitalia aveva chiesto il rigetto del ricorso e il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva.
Norme richiamate
Art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata quale base dell'iscrizione a ruolo effettuata in conseguenza dell'esito sfavorevole del giudizio tributario riguardante la società, divenuto definitivo.
Art. 2291 del codice civile
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
La disposizione consente di imputare ai soci di una società in nome collettivo la responsabilità per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, rendendo legittima la notifica della cartella anche al singolo socio.
Art. 2304 del codice civile
Il socio può essere chiamato a pagare dopo che il creditore abbia previamente escusso il patrimonio della società. Il beneficio opera nella fase esecutiva e non impedisce, di per sé, la notifica della cartella o l'iscrizione a ruolo nei confronti del socio.
Massime di principio
- Nelle società in nome collettivo, il socio risponde personalmente, solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, incluse quelle fiscali, anche se originate da un accertamento intestato alla società.
- La cartella può essere notificata direttamente al socio per portarlo a conoscenza della pretesa e costituire il titolo della riscossione; ciò non significa necessariamente che l'esecuzione sul suo patrimonio possa iniziare senza la preventiva escussione dei beni sociali.
- Il beneficio della preventiva escussione previsto per il socio di una società in nome collettivo riguarda normalmente la fase esecutiva e non esclude la responsabilità sostanziale del socio né la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
- Quando l'accertamento o la sentenza tributaria riguardante la società è divenuto definitivo, il socio non può generalmente contestare nuovamente nel giudizio contro la cartella il merito della pretesa, ma può far valere eventuali vizi propri della cartella o della riscossione e il rispetto delle condizioni per l'esecuzione.
- La posizione dell'agente della riscossione va distinta da quella dell'ente impositore: l'eventuale difetto di legittimazione passiva dell'agente non comporta automaticamente l'annullamento della pretesa tributaria, se l'atto è fondato e correttamente emesso dall'amministrazione competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mag 2015Sentenza del 25/05/2015 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 mag 2015Sentenza del 25/05/2015 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 mag 2015Sentenza del 25/05/2015 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 mag 2015Sentenza del 25/05/2015 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 25 mag 2015Sentenza del 25/05/2015 n. 1118 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 25 mag 2015Sentenza del 25/05/2015 n. 1128 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →