Sentenza del 25/05/2015 n. 1118 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro e ipo-catastale -coltivatore diretto - contrato di compartecipazione - effettività dell'apporto lavorativo - sussiste - agevolazione fiscale - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione richiedendo le maggiori imposte di registro e ipo-catastali, ritenendo che gli acquirenti fossero decaduti dalle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge n. 604/1954. Secondo l'Ufficio, la presenza di un contratto di affitto al momento dell'acquisto e, successivamente, la stipula di contratti di compartecipazione agraria per gli anni 2009 e 2010 dimostravano la cessazione della coltivazione diretta del fondo entro il quinquennio previsto dalla legge. I ricorrenti sostenevano invece che l'affittuario aveva rilasciato immediatamente il terreno e che i contratti di compartecipazione non comportavano la perdita della disponibilità o della coltivazione diretta, poiché prevedevano un effettivo apporto lavorativo e il sostenimento di specifiche spese da parte degli acquirenti, con condivisione dei rischi agricoli.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto irrilevante il contratto di affitto, poiché il fondo era stato immediatamente rilasciato, e ha escluso che i contratti stagionali di compartecipazione determinassero la cessazione della coltivazione diretta. Tali contratti imponevano infatti agli acquirenti di svolgere personalmente attività manuali, sostenere diverse spese agricole e condividere i rischi dell'attività. La documentazione tecnica e la dichiarazione del compartecipato confermavano l'effettività di tale partecipazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, legge n. 604/1954
Si decade dai benefici qualora l'acquirente, prima di cinque anni dall'acquisto, abbia volontariamente alienato il fondo ovvero abbia cessato di coltivarlo direttamente.
La decadenza dalle agevolazioni richiede una concreta alienazione del terreno o l'effettiva cessazione della coltivazione diretta nel quinquennio successivo all'acquisto. La stipula di un contratto di compartecipazione non è automaticamente incompatibile con il beneficio, se il proprietario continua a partecipare in modo effettivo alla coltivazione.
Art. 76, comma 2, lettera b), d.P.R. n. 131/1986
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di recuperare le maggiori imposte per decorso del termine triennale. La decisione, accogliendo l'appello nel merito, ha ritenuto inutile esaminare ulteriormente tale eccezione.
Art. 56, legge n. 203/1982
Il riferimento è stato utilizzato per qualificare i contratti di compartecipazione come contratti stagionali non soggetti al regime ordinario dei contratti agrari, circostanza rilevante per escludere che vi fosse una stabile perdita della disponibilità del fondo.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni fiscali sull'acquisto di terreni agricoli, il requisito della coltivazione diretta deve essere verificato in concreto per tutto il quinquennio, non sulla base della sola denominazione del contratto utilizzato.
- Un contratto di compartecipazione agraria non determina automaticamente la decadenza: il beneficio può permanere se il proprietario continua a svolgere attività lavorativa agricola, sostiene spese di coltivazione e partecipa ai rischi dell'impresa.
- La mera esistenza di un precedente contratto di affitto al momento del rogito non è sufficiente a dimostrare la mancata coltivazione diretta, quando il terreno sia stato effettivamente rilasciato e reso disponibile all'acquirente.
- Sono particolarmente rilevanti, come prova dell'effettiva coltivazione diretta, i contratti, le relazioni tecniche, le dichiarazioni dei compartecipati, la documentazione sulle spese sostenute e gli elementi che dimostrano la partecipazione manuale e gestionale del proprietario.
- La decadenza dalle agevolazioni deve essere provata dall'Amministrazione attraverso fatti concreti incompatibili con la coltivazione diretta; non è sufficiente presumere tale cessazione dalla presenza di un terzo nella gestione stagionale del fondo.
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