Sentenza del 25/05/2015 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IRES - Tutela dell'affidamento - Costi relativi all'utilizzo del personale dipendente da altra società del gruppo con sede in "paradiso fiscale" - Deduzione ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di euro 667.649,07 di IRES, sostenendo di aver erroneamente considerato indeducibili i costi sostenuti per l'utilizzo di personale altamente specializzato dipendente da Professional Resources Ltd., società appartenente al medesimo gruppo e con sede nelle Bermuda. L'Amministrazione aveva già riconosciuto la deducibilità degli stessi costi per tre esercizi consecutivi, annullando in autotutela precedenti avvisi di accertamento. La controversia riguardava quindi sia la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, derivante dal comportamento incoerente dell'Ufficio, sia la concreta inerenza, effettività e deducibilità dei costi.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. È stata riconosciuta la spettanza del rimborso IRES, poiché il pagamento era oggettivamente indebito. La presenza della società fornitrice nelle Bermuda non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a giustificare il recupero a tassazione. La decisione ha valorizzato l'interesse economico della contribuente, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, l'appartenenza delle società al medesimo gruppo, l'elevata specializzazione dei lavoratori e la loro indicazione nominativa in un apposito prospetto. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il fatto che la società estera del gruppo fosse residente nelle Bermuda, Stato incluso nell'elenco dei Paesi fiscalmente privilegiati, non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi. Occorre verificare in concreto l'effettività, l'inerenza e l'interesse economico dell'operazione.
Principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente
L'Amministrazione finanziaria non può adottare una decisione sfavorevole incoerente con il proprio precedente comportamento, quando abbia riconosciuto per più annualità consecutive la deducibilità dei medesimi costi, salvo adeguata giustificazione del mutamento di orientamento.
Massime di principio
- La residenza di una società collegata in un Paese considerato fiscalmente privilegiato non rende automaticamente indeducibili i costi fatturati: l'Amministrazione deve dimostrare, in concreto, l'inesistenza, l'antieconomicità o l'assenza di inerenza dell'operazione.
- Per sostenere la deducibilità di servizi o personale forniti da società del gruppo è utile documentare l'effettiva prestazione, l'interesse economico dell'impresa italiana, la specializzazione delle risorse, la loro identificazione nominativa e la corrispondenza tra attività svolte e costi dedotti.
- Un comportamento reiterato dell'Amministrazione finanziaria, come il riconoscimento della deducibilità per più esercizi o l'annullamento di precedenti accertamenti, può fondare il legittimo affidamento del contribuente e impedire successive contestazioni incoerenti non adeguatamente motivate.
- L'appartenenza delle società al medesimo gruppo non esclude di per sé la deducibilità dei costi, ma rende particolarmente importante dimostrare che le prestazioni siano reali, necessarie o utili all'attività e remunerate in modo giustificabile.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare contratti, prospetti nominativi, timesheet, documentazione delle attività svolte, prove dei pagamenti e ogni elemento idoneo a dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi.
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