Sentenza n. 2248/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 2881/2023, pubblicata in data 14/9/2023, emessa dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, notificata il 11/10/2024 e passata in giudicato il 10/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2881/2023, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2881/2023, notificata al Ministero l’11 ottobre 2024 e passata in giudicato il 10 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnarle, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, per un credito complessivo di € 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sostanziali né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata e non contestata l’inottemperanza ministeriale e incontestati sia l’an sia il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente € 2.000,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente; l’incarico è stato dichiarato non remunerabile perché connesso ai doveri d’istituto. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione, non avente natura corrispettiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e decidere sulla domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, avuto riguardo alla funzione non corrispettiva della carta del docente, sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo poiché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione, del valore indicato nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Quando l’inottemperanza dell’amministrazione e l’entità dell’obbligazione risultano non contestate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, specificando le modalità concrete di esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, individuando l’ufficio competente, il termine per l’intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura dell’obbligazione da eseguire e alla funzione della prestazione, risulti manifestamente iniqua.
- Una prestazione destinata all’aggiornamento e alla formazione del docente, qualificata come contributo e non come corrispettivo, può giustificare il rigetto dell’astreinte richiesta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
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