Sentenza n. 8556/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del Decreto dell'Ufficio Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Prato, con prot. n. 3841 del 05.06.2025, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha depennato la ricorrente dalle Gps per la cdc A046, della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2024/2026; del Decreto Protocollo nr: 4212 - del 17/06/2025 – AOOUSPPO dell'Ufficio Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Prato che ha annullato il decreto 3841/2025 ed ha disposto l'ESCLUSIONE della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze-ADSS I fascia - A046 II Fascia - e dalle graduatorie di istituto per le relative classi di concorso, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall'O.M. 88/2024; nonché dalla pubblicazione delle Gps della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2024/2026, laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente né dalla prima fascia per la classe ADSS e dalla seconda fascia per la classe A046; di ogni atto connesso, presupposto o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: depennamento ed esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di istituto per le relative classi di concorso, motivati dalla mancanza dei requisiti di accesso previsti dall'O.M. 88/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'amministrazione scolastica ha dapprima disposto il depennamento dalle GPS per la classe di concorso A046 e successivamente annullato il precedente decreto, disponendo la sua esclusione dalle GPS ADSS di prima fascia, A046 di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto. L'esclusione era motivata dalla ritenuta mancanza dei requisiti previsti dall'O.M. 88/2024. Dalla ricostruzione riportata nella sentenza emerge che la controversia riguardava anche il possesso dei requisiti connessi a una laurea in giurisprudenza conseguita in Romania e l'assenza dei CFU/CFA o degli esami aggiuntivi richiesti dalla normativa italiana per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno e alle graduatorie. L'amministrazione non aveva esaminato nel merito il riconoscimento del titolo estero, ma aveva applicato la normativa nazionale sui titoli di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che il provvedimento di depennamento o esclusione di un docente già iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze incida su vicende del rapporto di impiego e sia adottato nell'esercizio di un potere operante su un piano paritetico. La decisione amministrativa si fonda sull'accertamento della sussistenza di fatti specifici e della conformità degli atti alla legge, con conseguente coinvolgimento di diritti soggettivi. Resta invece devoluta alla giurisdizione amministrativa la formazione e l'applicazione delle regole del bando, quando vi sia esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
O.M. 88/2024
L'amministrazione l'ha applicata per individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali e di istituto e per ritenere insussistenti i requisiti della ricorrente.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario, nei termini e con gli effetti previsti dalla norma, dopo la declinatoria della giurisdizione amministrativa.
art. 11 c.p.a.
Fondamento della possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa al depennamento o all'esclusione di un docente già iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze attiene a vicende del rapporto di impiego e, quando l'amministrazione accerta in concreto la sussistenza dei requisiti legali, coinvolge diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa permane, invece, nelle controversie riguardanti la formazione e l'applicazione delle regole del bando, quando l'amministrazione esercita discrezionalità amministrativa o tecnica.
- La declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario consente la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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