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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio di legittimità nel quale il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma; quell'ordinanza della Cassazione aveva dichiarato inammissibile o comunque rigettato il secondo motivo del ricorso, ritenendo nuova la censura relativa all'omessa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, perché non risultava che tale doglianza fosse stata devoluta in appello. Con il ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente letto l'atto di appello e che, in realtà, egli si era già doluto della mancata ammissione della CTU, chiedendone il rinnovo nelle conclusioni e insistendo anche negli atti finali. La Corte di cassazione ha però rilevato che la revocazione non colpiva un errore percettivo decisivo, ma sostanzialmente contestava la valutazione del precedente motivo di ricorso, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla lettura del ricorso per cassazione e sul requisito di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'errore di fatto revocatorio perché la censura non evidenziava un contrasto percettivo tra fatto rappresentato in sentenza e atti di causa, ma mirava a superare la valutazione della Corte sul carattere nuovo della doglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, liquidate in euro 4.200,00, oltre accessori, e ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di euro 4.000,00 in favore del controricorrente e di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede un errore percettivo, non di giudizio, derivante dal contrasto tra la realtà processuale e la rappresentazione contenuta nel provvedimento impugnato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze o sentenze di legittimità è ammessa solo nei rigorosi limiti degli errori di fatto previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura che deduca omessa pronuncia o omesso esame deve indicare specificamente come e quando la questione sia stata devoluta nei gradi di merito.

  • art. 375, comma 2, n. 4-ter, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata conforme alla proposta del consigliere consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La proposizione di un giudizio rivelatosi del tutto superfluo, definito in conformità alla proposta, integra colpa grave e giustifica la condanna equitativa e la condanna in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un dato processuale, e non quando si contesti l'apprezzamento o la valutazione compiuta dalla Corte.
  • Il ricorso per revocazione contro un provvedimento di legittimità è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di omessa pronuncia o omesso esame richiede che il ricorrente indichi specificamente, nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dove la questione sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito.
  • La mera allegazione che il giudice abbia letto erroneamente un atto non basta, se il provvedimento impugnato si fonda sulla verifica della specificità del motivo di ricorso e sulla mancata autosufficiente indicazione della pregressa devoluzione della questione.
  • Quando un ricorso viene definito in conformità alla proposta di inammissibilità per manifesta infondatezza o superfluità, la condotta processuale può integrare colpa grave con conseguenti condanne ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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