Sentenza n. 276/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno dell'1.3.2022 (procedimento Prot. n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 19.7.2022 con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana del ricorrente e di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato per la valutazione sfavorevole di una notizia di reato relativa a reiterati maltrattamenti in famiglia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, del principio di partecipazione, del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché difetto di istruttoria e carenza o contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe considerato le osservazioni e la documentazione prodotte in risposta al preavviso di rigetto, in particolare la sentenza penale di assoluzione dai reati indicati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza o contraddittorietà della motivazione, rilevando che l'assoluzione era stata pronunciata perché il fatto non sussiste e che il Ministero si sarebbe limitato a considerare una risalente notizia di reato senza verificare lo stato del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 costituisca esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non consegua automaticamente alla residenza decennale, dovendo essere valutati l'integrazione del richiedente, la sua condotta e l'attitudine al rispetto dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il primo motivo è stato respinto perché le osservazioni erano state trasmesse il 24 febbraio 2022, a ridosso della sottoscrizione del decreto del 1° marzo 2022, quando l'attività istruttoria doveva ritenersi conclusa; pur non essendo perentorio il termine dell'art. 10-bis, la possibilità di presentare osservazioni tardive deve essere esercitata secondo correttezza e buona fede. In ogni caso, il giudice ha ritenuto che l'eventuale assoluzione penale non impedisse all'Amministrazione di valutare autonomamente, sul piano amministrativo, i fatti emersi dalla vicenda penale, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale. La natura dei fatti contestati, consistenti in reiterati maltrattamenti nei confronti del coniuge e dei figli minori, è stata ritenuta idonea a costituire indice sintomatico di non compiuta integrazione e di mancata adesione alle regole di civile convivenza, senza che ciò implicasse un autonomo accertamento di responsabilità penale. È stato quindi respinto anche il secondo motivo, non ravvisandosi carenza istruttoria, travisamento o illogicità nella valutazione ministeriale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la proposizione della domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione e dell'attitudine del richiedente al rispetto dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine assegnato per le osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio; tuttavia, la presentazione tardiva deve essere coordinata con i doveri di correttezza e buona fede e può non imporre una nuova attività istruttoria quando intervenga a ridosso dell'adozione del provvedimento finale, dopo la conclusione della fase istruttoria.
Massime di principio
- La residenza legale decennale prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 è soltanto un presupposto per la presentazione della domanda di cittadinanza e non fonda un diritto automatico alla concessione, che rimane oggetto di ampia discrezionalità amministrativa.
- Il diniego di cittadinanza per motivi di condotta è sindacabile dal giudice nei limiti del controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare autonomamente le risultanze fattuali di una vicenda penale e la natura dei fatti contestati anche indipendentemente dall'esito definitivo del procedimento penale, purché non affermi una responsabilità penale, ma utilizzi quei fatti come elementi della valutazione amministrativa sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
- Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio, ma la loro produzione tardiva deve rispettare i canoni di correttezza e buona fede; quando pervenga a ridosso dell'adozione dell'atto finale, dopo la conclusione dell'istruttoria, non impone necessariamente la riapertura o il riesame della fase istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →