Sentenza del 17/05/2016 n. 2913 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni acquisto prima casa - Possesso di altro immobile idoneo ad uso abitativo - Onere della prova in capo all'acquirente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la spettanza dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa. Il beneficio è subordinato, tra gli altri requisiti, al fatto che l'acquirente non possieda già un altro immobile idoneo a essere destinato ad abitazione nel comune di residenza o nel comune in cui svolge la propria attività. L'idoneità dell'immobile non deve essere valutata soltanto in astratto o in base alle sue caratteristiche edilizie, ma anche in relazione alle concrete esigenze familiari dell'acquirente. Spetta tuttavia all'acquirente dimostrare che l'altro immobile non sia idoneo all'uso abitativo.
La decisione
La sentenza ha affermato che il possesso di un altro immobile può escludere l'agevolazione prima casa quando tale immobile sia idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia. La valutazione dell'inidoneità deve essere concreta e riferita alle esigenze familiari, ma l'onere della prova grava sul contribuente, che deve fornire elementi specifici e documentati. In mancanza di tale prova, l'agevolazione non può essere riconosciuta o può essere recuperata dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro
L'agevolazione è subordinata al non possesso di altro immobile "idoneo" a essere destinato ad uso abitativo.
Il requisito non possiede un carattere meramente formale: occorre verificare se l'immobile già posseduto sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente, tenendo conto anche della situazione familiare.
Regole sull'onere della prova
È onere dell'acquirente fornire la prova della non idoneità ad uso abitativo.
Il contribuente che invoca l'agevolazione deve dimostrare, con elementi concreti, che l'immobile già posseduto non è utilizzabile o non è sufficiente per le proprie esigenze abitative; la semplice allegazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale condizionata all'assenza di altri immobili, non basta dichiarare di possedere un immobile non adeguato: occorre provarne concretamente l'inidoneità.
- L'idoneità abitativa deve essere valutata in concreto, considerando dimensioni, caratteristiche, condizioni dell'immobile e composizione del nucleo familiare.
- L'onere della prova grava normalmente sul contribuente che chiede il beneficio; è quindi opportuno conservare documentazione tecnica, catastale, edilizia e familiare utile a dimostrare l'inadeguatezza dell'immobile.
- In assenza di una prova puntuale dell'inidoneità, l'Amministrazione può negare l'agevolazione o recuperare le maggiori imposte, oltre agli eventuali accessori.
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