Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1389/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sez. Lavoro, n. 557/25.

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, n. 557/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato dalla sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, n. 557/2025, al pagamento di euro 2.221,83, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, ma non aveva eseguito il giudicato, nonostante la sentenza fosse divenuta definitiva. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente incardinato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Non sono state ravvisate ragioni giustificative dell'inadempimento ministeriale. È stato quindi dichiarato persistente l'obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, comprendendo la sorte capitale, gli interessi, gli oneri accessori, i compensi e le spese di causa, nonché le spese successive all'emanazione del titolo, comprese le spese di registrazione, ritenute automaticamente conseguenti alla decisione. Il Ministero è stato assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima di poter procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine, l'inerzia dell'amministrazione priva di giustificazione legittima consente di affermare l'obbligo di esecuzione del giudicato.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico

    La disposizione è richiamata per il termine di presentazione della parcella relativa al compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare la persistenza dell'obbligo di esecuzione se il ricorso è ritualmente proposto e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • L'obbligo di esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria comprende non solo la sorte capitale, ma anche gli interessi, gli oneri accessori, i compensi e le spese di causa.
  • Nel giudizio di ottemperanza rientrano automaticamente tra le somme dovute anche le spese successive all'emanazione del titolo, comprese le spese di registrazione, in quanto conseguenti alla decisione giudiziale, senza necessità di un'espressa statuizione nel titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, disciplinando i termini per il suo insediamento e per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.