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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto un apparecchio elettromedicale consegnato in formula "Prova e Compra" per un mese, con previsione di restituzione in caso di mancato acquisto e di imputazione della somma versata a caparra in caso di acquisto. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti per utilizzo non autorizzato del macchinario e per fornitura di materiale gel. Il destinatario proponeva opposizione e il Tribunale revocava il decreto. In appello la società insisteva e la Corte, pur confermando la revoca del decreto, accertava che dalle e-mail intercorse risultava che il destinatario aveva inizialmente manifestato la volontà di acquistare il bene, facendo riferimento a un leasing bancario approvato o in via di approvazione, ma poi aveva interrotto ogni comunicazione senza avvisare del mancato finanziamento. La Corte d'appello qualificava tale comportamento come recesso ingiustificato dalle trattative e violazione della buona fede, quindi responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., condannando il convenuto al risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo e liquidandolo in Euro 9.439,65. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 633-634 c.p.c. e 2697 c.c. per mancanza di estratti autentici delle scritture contabili a fondamento del monitorio; 2) analoga violazione per l'uso della nota pro forma da parte di una società commerciale; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per asserita errata interpretazione del contratto "Prova e Compra" come base di un rapporto di noleggio o di compravendita; 4) vizio motivazionale per contraddittorietà tra la causa del contratto di prova e compra e l'affermata sussistenza di un accordo di acquisto; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove e per l'esclusione di contatti precedenti all'8 agosto 2015; 6) violazione degli artt. 91-92 c.p.c. sulla compensazione parziale delle spese nonostante la revoca del decreto e la riduzione del quantum. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché non colpivano la ratio decidendi, fondata non sull'accoglimento della domanda monitoria ma sull'accertata responsabilità precontrattuale; ha ritenuto il sesto motivo infondato, riaffermando la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese nei limiti dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo ma aveva comunque condannato la parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ritenendo che i motivi di ricorso fossero per lo più inammissibili perché non attinenti alla reale ratio della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla regolazione delle spese, ritenendo legittima la compensazione parziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 633-634 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare i presupposti documentali del decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto tali censure non pertinenti alla ratio della decisione di merito, fondata sulla responsabilità precontrattuale e non sull'accoglimento del monitorio.

  • art. 636 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai documenti posti a base dell'istanza monitoria; la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente rispetto alla statuizione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'onere probatorio del creditore monitorio; la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto alla decisione effettivamente resa.

  • art. 1337 c.c.

    È la norma sostanziale posta a fondamento dell'accertata responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative e per recesso ingiustificato.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione del contratto "Prova e Compra"; la Corte ha rilevato che la condanna non discendeva dall'interpretazione del contratto, ma dalla condotta extracontrattuale nelle trattative.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso vizio motivazionale; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità consente solo la verifica del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, ovvero il contrasto irriducibile o l'incomprensibilità, integrano il vizio deducibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di insufficienza motivazionale, restando denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo o i casi limite di motivazione inesistente/apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice di merito attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non pertinente e perplessa.

  • artt. 91-92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la regola è la soccombenza e che la compensazione, totale o parziale, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti di legge, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice deve decidere sul diritto azionato anche se vengano meno o risultino insussistenti i presupposti documentali richiesti per la fase monitoria; le censure che investano solo tali presupposti sono inidonee se la condanna è fondata su una diversa ratio sostanziale.
  • La responsabilità precontrattuale può configurarsi quando una parte, dopo avere reiteratamente indotto l'altra a confidare nella conclusione del contratto, interrompa senza giustificazione le trattative e ometta di informarla tempestivamente dell'eventuale venir meno delle condizioni per la stipula, violando i doveri di buona fede e correttezza.
  • In tema di danno da responsabilità precontrattuale, il risarcimento è limitato all'interesse negativo, cioè al pregiudizio derivante dalla perdita di occasioni alternative e dalle spese inutilmente sostenute nelle trattative.
  • In cassazione le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che colpiscano una questione diversa o solo antecedente rispetto alla reale base della decisione sono inammissibili per difetto di pertinenza e specificità.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito dedurre in cassazione un generico vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto dall'ordinamento; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La regolazione delle spese processuali resta tendenzialmente ancorata alla soccombenza, ma la compensazione totale o parziale nei casi previsti dalla legge è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi estremi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaResponsabilità precontrattuale

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