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Sentenza

Sentenza n. 1256/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - degli atti e dell’attività con cui l’A.S.P. di Messina ha concluso il procedimento per la contrattazione del budget 2022; - del “contratto integrativo per l’anno 2022 come da D.A 516/2023”, sottoscritto in data 11 marzo 2024; - di ogni atto consequenziale, successivo o connesso;

Giustizia amministrativa202401091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di conclusione della contrattazione del budget 2022 dell'ASP di Messina e contratto integrativo dell'11 marzo 2024, con riconoscimento di un'integrazione di budget pari a € 31.809,73

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il contratto integrativo relativo al budget sanitario 2022 e gli atti presupposti e consequenziali, contestando il riparto delle ulteriori economie di spesa recuperate. Ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità derivata dall'asserita illegittimità del D.A. n. 516/2023 e degli atti regionali di determinazione degli aggregati di spesa; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; erronea determinazione del budget 2019 e delle risorse residue; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 3, 7, 9 e 10 della l. n. 241/1990 per mancata partecipazione e mancata valutazione dei criteri soggettivi di qualità; violazione dell'art. 25, comma 4, della l.r. n. 5/2009; contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento, anche in ragione della modifica retroattiva dei criteri e della tardiva assegnazione del budget. L'ASP ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all'irricevibilità, all'inammissibilità per genericità e mancata integrità del contraddittorio e all'infondatezza nel merito. L'Assessorato regionale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto corretta la notificazione all'Assessorato regionale quale mera litis denuntiatio e ha respinto l'eccezione di irricevibilità relativa al D.A. n. 516/2023, rilevando che il decreto non era stato direttamente censurato nel presente giudizio, essendo stato impugnato separatamente, e che l'oggetto della controversia era costituito dagli atti applicativi adottati dall'ASP. Nel merito processuale, ha però dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia riguarda infatti il riparto di economie di spesa e mira sostanzialmente a ottenere il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella già attribuita quale integrazione del budget 2022. L'ASP si è limitata ad applicare criteri di distribuzione già fissati dal D.A. n. 516/2023, senza esercitare valutazioni discrezionali o un potere autoritativo incidente sull'intera economia del rapporto concessorio. Il petitum sostanziale evidenzia pertanto una pretesa meramente patrimoniale e l'accertamento di un diritto soggettivo, riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario, nonostante la formale richiesta di annullamento degli atti. Il TAR ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Spese compensate per la natura formale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    indennità, canoni ed altri corrispettivi

    Nelle controversie relative a concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi quando abbiano contenuto meramente patrimoniale; tali controversie spettano al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro della disciplina della contrattazione e del finanziamento delle prestazioni sanitarie, ma non esaminata nel merito dal TAR per il difetto di giurisdizione.

  • artt. 3, 7, 9 e 10 l. n. 241/1990

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione a motivazione, partecipazione e istruttoria; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 25, comma 4, l.r. n. 5/2009

    Norma regionale richiamata dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei criteri di riparto; la questione non è stata scrutinata per il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste quando sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo incidente sull'intera economia del rapporto concessorio; spettano invece al giudice ordinario le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative alla spettanza o alla quantificazione di corrispettivi già regolati da criteri previamente stabiliti.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, ricavato dalla causa petendi e dal bene della vita perseguito, non dalla qualificazione formale della domanda o dalla natura dell'atto impugnato.
  • Quando l'amministrazione sanitaria si limita ad applicare criteri di riparto delle economie di spesa già fissati da un atto generale, senza compiere valutazioni discrezionali o esercitare un potere autoritativo ulteriore, la pretesa della struttura accreditata a ottenere una maggiore integrazione di budget ha natura di diritto soggettivo patrimoniale ed è devoluta al giudice ordinario.
  • La formale impugnazione di atti applicativi di un decreto generale non trasforma in controversia di legittimità una domanda che, nella sostanza, mira esclusivamente all'accertamento del diritto a una maggiore somma di denaro.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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