Sentenza n. 5235/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 374/2025, RG n. 2855/2024, resa in data 25 marzo 2025 dal Tribunale di Benevento, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio annuale della Carta elettronica del docente e disposto l’accredito di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato ad accreditare complessivamente € 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile, senza contestare l’inadempimento. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, provvedendo all’accredito di quanto riconosciuto alla ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. È stata accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, la ricorrente dovrà attivarsi per l’insediamento del Commissario. Il compenso del Commissario, quantificato in € 500,00, è posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre precisato che in ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece ripetibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, essendo frutto della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, nominato il Commissario ad acta e regolato le spese.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso, rendendo esperibile il giudizio di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato del Tribunale di Benevento quale fondamento del beneficio economico annuale tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano il procedimento di esecuzione forzata; le relative spese di precetto non sono state ritenute ripetibili nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’amministrazione inadempiente quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato, l’obbligo amministrativo è puntualmente individuabile e sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un inadempimento non contestato e documentalmente comprovato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere investito di tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese, quando indispensabili, le modifiche di bilancio; i relativi compensi sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo riconosciuto dal giudicato, decorrendo dalla notificazione della decisione e cessando con l’adempimento spontaneo o con la scadenza del termine assegnato, se anteriore.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto se funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione o all’introduzione del giudizio; non sono invece ripetibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla libera scelta del creditore di percorrere strumenti diversi dall’ottemperanza.
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