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Ordinanza

Ordinanza n. 1220/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotte del datore di lavoro militare poste a fondamento della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente cagionati da condotte del datore di lavoro. Nel corso dell’udienza del 7 ottobre 2026 ha inoltre rimarcato la mancata integrale ottemperanza a una precedente ordinanza istruttoria. Il difensore aveva chiesto il differimento dell’udienza, dichiarando e documentando di non essere riuscito a scaricare tutta la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 18 dicembre 2025; la documentazione era stata nuovamente depositata il 6 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda risarcitoria né il merito delle allegazioni. Ha disposto la reiterazione dell’istruttoria limitatamente agli incombenti rimasti ineseguiti, per assicurare il diritto di difesa del ricorrente e prevenire eventuali impugnazioni della futura decisione di merito fondate sull’incompletezza istruttoria. Ha ordinato al comandante pro tempore del reparto interessato di depositare entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una relazione sui fatti e i documenti richiamati, indicando: gli incarichi del Reggimento attinenti alle competenze lato sensu ambientali e la loro tipologia; le rispettive dipendenze gerarchiche o funzionali; i nominativi dei militari che li ricoprivano, compreso il ricorrente, e i relativi periodi; la formazione specifica svolta e i periodi di frequenza dei corsi previsti dalla normativa interna della Forza Armata; ogni ulteriore informazione utile. Il ricorrente dovrà notificare l’ordinanza presso il domicilio reale del destinatario dell’ordine istruttorio. La trattazione è stata differita all’udienza straordinaria del 19 marzo 2027; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il Collegio ritiene necessario disporre la reiterazione dell’istruttoria (ovviamente nella parte non eseguita) e differire di conseguenza la trattazione della causa, al fine di assicurare al ricorrente il diritto di difesa e prevenire eventuali impugnazioni della decisione di merito (ove questa fosse sfavorevole) fondate proprio su tale profilo.

    Le disposizioni processuali sull’istruttoria giustificano la reiterazione degli accertamenti rimasti incompleti e il differimento della trattazione, quando necessari a garantire effettivamente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando un incombente istruttorio disposto dal giudice risulta solo parzialmente eseguito, il giudice può reiterarlo limitatamente alla parte mancante e differire la trattazione, se ciò è necessario per assicurare il diritto di difesa e prevenire contestazioni sulla completezza dell’istruttoria in sede di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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