Risoluzione n. 205 del 6/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la restituzione gratuita dei beni alla curatela del fallimento Gamma costituisce una cessione di beni imponibile IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4, del d.P.R. 633/1972, con base imponibile pari al valore normale ex art. 13, comma 2, lett. c). La rivalsa non è obbligatoria, ma se esercitata la curatela può detrarre l'imposta pagata.
Trattamento IVA della retrocessione gratuita di beni alla curatela fallimentare
Trattamento IVA della retrocessione gratuita di beni alla curatela fallimentare
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IVA, dell’operazione con cui la società Alfa s.r.l. si impegna, nell’ambito di una transazione autorizzata dal giudice, a restituire gratuitamente alla curatela del fallimento Gamma beni strumentali già appartenuti a quest’ultima. Il documento chiarisce che tale restituzione va qualificata come operazione imponibile e indica la base imponibile e gli effetti sulla rivalsa.
Fatti e vicenda oggetto dell’interpello
La società Alfa s.r.l., posta in liquidazione nel 2007, aveva acquistato nel 2005 beni strumentali dalla società Beta s.r.l. per un imponibile di euro 101.315 e IVA pari a euro 20.263, detratta in sede di liquidazione periodica. Sempre nel 2005, Alfa aveva poi restituito a Beta una parte dei beni acquistati, con emissione di regolare fattura per un imponibile di euro 22.855 e IVA pari a euro 4.571.
Successivamente, a seguito del fallimento della società Gamma, la curatela aveva chiesto l’estensione del fallimento alle società Alfa e Beta e l’inefficacia o la simulazione della vendita dei beni. Nel corso del giudizio, il curatore di Gamma e le società Alfa e Beta avevano raggiunto una transazione, autorizzata dal giudice.
Contenuto dell’accordo transattivo
Nell’accordo transattivo:
- Beta si obbligava a versare euro 1.500 a titolo di risarcimento del danno;
- Alfa si obbligava a restituire alla curatela i beni già appartenenti a Gamma e in suo possesso;
- fino alla restituzione, Alfa poteva continuare a utilizzare i beni dietro pagamento di un canone mensile di euro 500.
L’oggetto del quesito riguardava il trattamento IVA della retrocessione dei beni alla curatela di Gamma.
Soluzione prospettata dall’istante
Secondo la società istante, l’IVA dovuta da Alfa avrebbe dovuto essere determinata mediante somma algebrica tra:
- l’IVA a credito relativa all’originario acquisto dei beni da Beta nel 2005;
- l’IVA a debito relativa alla cessione/restituzione a Beta di parte dei beni.
Sulla base di tale impostazione, l’istante riteneva di dover emettere fattura per un imponibile di euro 78.460 e IVA di euro 15.692, al netto dell’imponibile e dell’IVA riferiti ai beni retrocessi a Beta.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Dalla documentazione integrativa emergeva che, in base alla transazione, Alfa si impegnava a restituire a titolo gratuito alla curatela del fallimento Gamma i beni strumentali originariamente ceduti da Gamma a Beta e poi acquistati da Alfa.
L’Agenzia ha qualificato tale restituzione gratuita come operazione imponibile IVA, richiamando:
- l’art. 2, secondo comma, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’assoggettamento a tributo della cessione gratuita;
- l’art. 13, secondo comma, lettera c), del medesimo decreto, per l’individuazione della base imponibile nel valore normale dei beni trasferiti.
Rivalsa e detrazione
La risoluzione precisa inoltre che, trattandosi di cessione gratuita:
- la rivalsa ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è obbligatoria;
- se la rivalsa viene comunque esercitata, la curatela del fallimento Gamma ha diritto a computare in detrazione l’IVA pagata in relazione all’operazione.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con la previsione di vigilanza da parte delle Direzioni regionali affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi espressi nel documento.
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