Risoluzione n. 203 del 5/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i diritti di segreteria camerali hanno natura tributaria e, nel caso di semplice riaddebito al cliente finale tramite società distributrice, non costituiscono corrispettivo imponibile Iva. Resta invece imponibile l’intero corrispettivo quando la società svolge una rielaborazione dell’informazione in un’operazione unica e complessa.
Obblighi Iva sui diritti di segreteria delle Camere di Commercio
Obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria camerali
La risoluzione esamina il trattamento Iva dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio quando i servizi camerali sono richiesti tramite il sistema telematico gestito da InfoCamere e riaddebitati al cliente finale da una società distributrice. L’Agenzia distingue tra semplice trasferimento dell’informazione, con separata evidenza dei diritti di segreteria, e prestazione complessa con rielaborazione dei dati, che comporta l’imponibilità dell’intero corrispettivo.
Quesito posto dall’associazione
L’associazione rappresenta che le società aderenti, previa stipula di un contratto con InfoCamere, possono accedere agli archivi informatici delle Camere di Commercio per reperire certificati, visure e informazioni da fornire ai propri clienti. La procedura descritta prevede che:
- la società, ricevuto mandato dal cliente, richieda a InfoCamere il documento o l’informazione;
- la Camera di Commercio, tramite InfoCamere, addebiti alla società i diritti di segreteria senza Iva;
- InfoCamere fatturi alla società i corrispettivi del servizio di messa in linea dei dati, soggetti a Iva, e i diritti di segreteria come operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- la società fatturi al cliente sia il servizio di trasferimento dell’informazione con Iva sia i diritti di segreteria senza Iva.
Il quesito riguarda in particolare la corretta qualificazione dei diritti di segreteria come somme rimborsate per anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, quindi escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tesi prospettata dall’associazione
Secondo l’istante, i diritti di segreteria dovrebbero essere riaddebitati al cliente per il medesimo importo e con il medesimo trattamento fiscale ricevuto dalla società, poiché mantengono la loro natura tributaria anche se trasferiti ad altri soggetti. L’associazione richiama a sostegno la risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007 e la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 4 aprile 1990, che ha riconosciuto la natura tributaria dei diritti di segreteria.
In via subordinata, l’associazione ipotizza che, se non fosse applicabile l’articolo 15, la somma potrebbe comunque essere esclusa da Iva per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Viene inoltre precisato che:
- la semplice informazione acquisita dalla società viene solo ritrasmessa al cliente, senza elaborazioni o modifiche;
- il solo servizio di trasferimento dell’informazione costituirebbe la prestazione imponibile;
- qualora invece il cliente chieda una rielaborazione specifica, l’operazione diventerebbe unica e complessa e l’intero corrispettivo dovrebbe essere assoggettato a Iva.
Inquadramento dei diritti di segreteria
L’Agenzia ricorda che i diritti di segreteria rappresentano una delle fonti di finanziamento ordinario delle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 580 del 1993. Essi sono istituiti e aggiornati con decreti interministeriali e sono dovuti per l’attività certificativa e per l’iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, sia allo sportello sia tramite il sistema informatico camerale gestito da InfoCamere.
Viene ribadito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 1990, ha riconosciuto la natura tributaria dei diritti di segreteria, natura confermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 10469 del 23 aprile 2008. La pronuncia costituzionale viene richiamata per affermare che il criterio distintivo del tributo rispetto al corrispettivo risiede nel carattere di funzione pubblica dell’attività dell’ente, e non nella sola necessarietà della prestazione.
Rapporto contrattuale tra InfoCamere, distributore e cliente
Nell’ambito dell’attività di InfoCamere, vengono stipulati contratti con operatori del mercato, definiti distributori, per la divulgazione a terzi delle informazioni contenute nella banca dati camerale. La società distributrice:
- riceve l’incarico di diffondere i dati del sistema informatico camerale;
- si impegna al pagamento delle tariffe e dei diritti di segreteria;
- conferisce a InfoCamere mandato con rappresentanza, irrevocabile e gratuito, per il versamento alle Camere di Commercio dei diritti di segreteria.
InfoCamere, in base al contratto, si impegna a versare quanto dovuto alle Camere e a liberare il distributore da contestazioni relative al mancato o ritardato pagamento. Di conseguenza, emette fatture mensili e a consuntivo per:
- le tariffe, soggette a Iva al 20%;
- i diritti di segreteria, qualificati come operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Applicazione dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972
L’Agenzia richiama l’articolo 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui non concorrono alla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Tale disciplina opera nel contesto del mandato con rappresentanza di cui all’articolo 1704 c.c., quando le somme anticipate dal mandatario a terzi vengono rimborsate dal mandante e risultano documentate da fattura intestata direttamente al mandante.
In questo quadro, l’Agenzia afferma che l’esclusione dalla base imponibile Iva opera per il pagamento dei diritti di segreteria documentati con fattura emessa da InfoCamere, per conto della Camera di Commercio, nei confronti della società distributrice.
Trattamento Iva nel rapporto tra società distributrice e cliente
Nel contratto tra la società distributrice e il cliente finale, il cliente conferisce mandato di pagamento dei diritti di segreteria e si obbliga a rimborsare le somme pagate dalla società in esecuzione del mandato. La prestazione rilevante ai fini Iva è individuata nella tariffa per l’acquisizione dell’informazione camerale, maggiorata della provvigione spettante alla società.
L’Agenzia ritiene che solo la tariffa, incrementata della provvigione, abbia natura di corrispettivo e sia imponibile ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto prestazione verso corrispettivo derivante da un contratto di mandato o da obbligazioni di fare, non fare o permettere.
Inapplicabilità dell’articolo 15 al riaddebito al cliente
La soluzione proposta dall’associazione non viene accolta nella parte in cui richiama l’articolo 15 per il riaddebito dei diritti di segreteria al cliente finale. Secondo l’Agenzia, tale articolo sarebbe applicabile solo se i diritti di segreteria fossero documentati con fattura emessa da InfoCamere direttamente nei confronti del cliente, nell’ambito di un mandato con rappresentanza.
Nel caso concreto, invece, InfoCamere fattura alla società mandataria, che poi riaddebita i diritti di segreteria al cliente mandante. Ciò determina, di fatto, un mandato senza rappresentanza. Tuttavia, la natura tributaria dei diritti di segreteria permane anche dopo il riaddebito e quindi essi non assumono natura di corrispettivo, con la conseguenza che non rilevano ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Operazioni complesse e rielaborazione dell’informazione
La risoluzione precisa infine che, qualora il cliente richieda alla società una particolare rielaborazione dell’informazione acquisita dal sistema telematico, l’attività non si limita a un mero trasferimento di dati. In tal caso si configura un’operazione unica e complessa, nella quale i diritti di segreteria diventano parte integrante del corrispettivo dovuto per la prestazione resa dalla società.
In questa ipotesi, i diritti di segreteria non possono essere scissi dal resto del servizio e soggiacciono all’obbligo impositivo, cioè concorrono alla base imponibile Iva dell’intera prestazione.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude, in sostanza, che:
- i diritti di segreteria camerali hanno natura tributaria;
- il loro pagamento a favore di InfoCamere, per conto della Camera di Commercio, può restare fuori dalla base imponibile Iva nel rapporto tra InfoCamere e società distributrice;
- nel riaddebito al cliente finale, tali diritti non costituiscono corrispettivo e non sono rilevanti ai fini Iva ex articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- se però la società effettua una rielaborazione dell’informazione, l’intera operazione diventa imponibile, comprensiva dei diritti di segreteria.
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