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Risoluzione

Risoluzione n. 206 del 6/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce, in via generale, quando verbali di conciliazione e sentenze di non doversi procedere nel processo penale davanti al Giudice di pace siano soggetti a imposta di registro. Esclude la registrazione per gli atti meramente procedurali o estintivi del reato, mentre la ammette solo se l’accordo patrimoniale definisce una controversia civilistica; distingue inoltre l’esenzione dell’art. 9, comma 9, L. 488/1999 dall’esenzione per le attività conciliative non contenziose ex art. 46 L. 374/1991.

Trattamento fiscale dei verbali di conciliazione nel processo penale davanti al Giudice di pace

Trattamento fiscale degli atti conciliativi nel processo penale davanti al Giudice di pace

La risoluzione affronta il regime dell’imposta di registro applicabile ai verbali di conciliazione e ai provvedimenti di non doversi procedere emessi dal Giudice di pace in ambito penale. Il documento distingue tra atti meramente processuali, atti con contenuto patrimoniale e sentenze che dichiarano l’estinzione del reato per condotte riparatorie o remissione di querela.

Quesiti posti dall’istante

L’Ufficio del Giudice di Pace chiede chiarimenti su quattro profili:

  • la registrazione del verbale di udienza che dichiara il non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, anche se contiene una proposta e accettazione di accordo patrimoniale;
  • l’eventuale applicazione dell’art. 2 della Tabella allegata al TUR, che esclude la registrazione per gli atti dell’autorità giudiziaria diversi da quelli espressamente tassati;
  • l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 9, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, per i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (Euro 51.645,69);
  • il trattamento fiscale della sentenza ex art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che dichiara l’estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria.

Posizione prospettata dall’istante

L’istante sostiene che:

  • il verbale di udienza e il verbale di conciliazione abbiano natura processuale/procedurale e non definitoria, con conseguente applicazione dell’art. 2 della Tabella allegata al TUR e esclusione dall’obbligo di registrazione;
  • gli accordi non riconducibili all’elencazione dell’art. 8 della Tariffa, parte I, del TUR, vadano eventualmente ricondotti all’art. 9 della medesima Tariffa;
  • in ogni caso, se l’accordo ha carattere patrimoniale, si applichi l’esenzione dell’art. 9, comma 9, L. 488/1999.

Inammissibilità dell’interpello e valore del parere reso

La Direzione osserva che l’interpello è inammissibile perché privo del requisito della preventività e riferito a questioni astratte, non a una fattispecie personale e concreta, in violazione dell’art. 1 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Tuttavia, decide di fornire comunque un parere generale, privo degli effetti tipici dell’interpello, nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica.

Principi generali sull’imposta di registro degli atti giudiziari

La risoluzione richiama il combinato disposto dell’art. 37 del TUR e dell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR:

  • sono soggetti a imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
  • l’art. 8 della Tariffa elenca in modo tassativo gli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
  • non tutti i provvedimenti giudiziari sono tassabili, ma solo quelli che intervengono nel merito della controversia;
  • l’obbligo di registrazione riguarda anche le sentenze del giudice penale o speciale quando incidano su controversie civili;
  • la tassazione può riguardare anche atti che definiscono, anche solo parzialmente, pretese civilistiche fatte valere nel processo penale.

Verbale di udienza per remissione di querela e conciliazione giudiziale

Con riferimento al verbale di udienza che dichiara il non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, la Direzione afferma che:

  • la conciliazione ex art. 29, commi 4 e 5, del D.Lgs. 274/2000 produce, sul piano processuale, l’effetto della remissione della querela o rinuncia al ricorso;
  • il procedimento si conclude con sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. per estinzione del reato;
  • tale atto rientra nell’art. 2 della Tabella allegata al TUR, che esclude dalla registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale non espressamente contemplati nella Tariffa;
  • il verbale di udienza in questione ha carattere meramente procedurale e non decisorio, quindi non è soggetto a registrazione.

Verbali di conciliazione con accordi patrimoniali

La risoluzione distingue il caso in cui la conciliazione nel processo penale contenga anche accordi patrimoniali tra le parti. In tale ipotesi occorre verificare se il soggetto che rimette la querela si sia costituito parte civile ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 274/2000.

Se vi è costituzione di parte civile:

  • l’accordo sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 77 c.p.p., può definire anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale;
  • in tal caso l’atto è soggetto a registrazione in termine fisso, perché rientra negli artt. 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I.

Se non vi è tale funzione definitoria:

  • l’accordo patrimoniale non incide sulla definizione del giudizio in corso;
  • può ricadere nella categoria residuale degli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, parte I, del TUR.

Esenzione di cui all’art. 9, comma 9, L. 488/1999 e art. 46 L. 374/1991

La Direzione precisa che l’art. 9, comma 9, della L. 488/1999 prevede l’esenzione dall’imposta di registro per i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni, pari a Euro 51.645,69.

Tuttavia, tale norma si riferisce ai verbali di carattere giudiziale che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi a un giudice nell’ambito di un processo.

Per i verbali di conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di pace trova invece applicazione l’art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374, secondo cui:

  • le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente Euro 1.033,00;
  • nonché gli atti e i provvedimenti relativi;
  • sono soggetti soltanto al contributo unificato;
  • e risultano esenti da imposta di registro e bollo.

La risoluzione sottolinea quindi che le due disposizioni hanno ambiti distinti: l’art. 46 per le conciliazioni non contenziose del Giudice di pace, l’art. 9, comma 9, L. 488/1999 per i verbali di conciliazione giudiziale in un processo.

Sentenza di non doversi procedere ex art. 35 D.Lgs. 274/2000

Quanto alla sentenza che dichiara l’estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria del danno, la Direzione ritiene che:

  • non si tratti di un provvedimento di condanna né di accertamento nei confronti delle parti;
  • la sentenza si limiti a dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per sopravvenuta causa estintiva del reato;
  • la condotta riparatoria o risarcitoria sia avvenuta al di fuori del processo e non sia formalizzata nella sentenza di rito;
  • il provvedimento non abbia natura definitoria del giudizio.

Di conseguenza, la sentenza ex art. 35 del D.Lgs. 274/2000 non è soggetta all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 2 della Tabella allegata al TUR.

Conclusioni operative

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • il verbale di udienza che dichiara la non procedibilità per remissione di querela non va registrato;
  • i verbali di conciliazione con contenuto patrimoniale sono tassabili solo se definiscono una controversia civilistica, in particolare quando vi sia costituzione di parte civile;
  • l’esenzione dell’art. 9, comma 9, L. 488/1999 riguarda i verbali di conciliazione giudiziale nei processi, mentre per le conciliazioni non contenziose davanti al Giudice di pace vale l’art. 46 L. 374/1991;
  • la sentenza di estinzione del reato per condotta riparatoria ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 non è soggetta a registrazione.

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché tali principi siano applicati in modo uniforme.

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