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Risoluzione

Risoluzione n. 204 del 6/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società che opera come subconcessionaria nella gestione di servizi aeroportuali, con corrispettivi regolati e sottoposti a vigilanza, svolge un’attività "regolamentata" ai fini IRAP. Di conseguenza, è esclusa dalle deduzioni sul cuneo fiscale previste dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4) del D.Lgs. n. 446/1997.

IRAP e cuneo fiscale per subconcessionaria di servizi aeroportuali regolamentati

IRAP e deduzioni per attività aeroportuali in subconcessione

La risoluzione esamina se una società che gestisce, in regime di subconcessione, vari servizi aeroportuali possa beneficiare delle deduzioni IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2007, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il tema centrale riguarda l’esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dei pubblici servizi, considerate attività “regolamentate”.

Fatti rappresentati dall’istante

ALFA s.r.l. svolge attività di gestione di servizi aeroportuali e di strutture connesse e di supporto al traffico aeroportuale. La società è stata costituita nel 1999 da BETA S.p.A., socio di maggioranza, e da un Automobile Club; dal 2008 risulta interamente controllata da BETA S.p.A., titolare della concessione ministeriale relativa alla gestione dei servizi dell’aerostazione.

BETA S.p.A. ha affidato ad ALFA, con atti convenzionali del 1999, 2001 e 2007, la subconcessione di diversi servizi, tra cui:

  • controllo di sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale;
  • controllo e sicurezza richiesti dai singoli vettori;
  • gestione di autoparcheggi custoditi, a tempo e a lunga permanenza, compresa la rimozione dei veicoli in sosta vietata;
  • gestione di parcheggi per operatori rent a car;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, edifici e infrastrutture esterne;
  • cortesia e assistenza passeggeri, incluse informazioni sui voli;
  • organizzazione e manutenzione dei carrelli portabagagli, attività poi cessata nel 2008;
  • autoparcheggio per operatori aeroportuali ed enti istituzionali.

Regime economico dei rapporti

La risoluzione dettaglia anche i criteri di remunerazione dei servizi affidati:

  • per il servizio di controllo sicurezza di cui al punto 1.1, il corrispettivo era convenuto in circa 6 milioni di euro annui per il 2006, con adeguamento proporzionale negli anni successivi in funzione del traffico passeggeri;
  • per i servizi di parcheggio di cui ai punti 1.3 e 1.8, ALFA tratteneva il 75% degli incassi e versava a BETA S.p.A. il restante 25%;
  • per i servizi di manutenzione, assistenza passeggeri e carrelli portabagagli, la remunerazione era calcolata in base ai costi di gestione sostenuti, maggiorati del 2% per spese generali e organizzative;
  • per gli ulteriori servizi non era previsto altro corrispettivo, salvo diversa determinazione a fine esercizio in funzione dei costi sostenuti e documentati.

Quesito dell’istante

La società chiede se, operando come subconcessionaria, possa fruire delle deduzioni IRAP sul cuneo fiscale di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del decreto IRAP. La questione dipende dall’eventuale qualificazione dell’attività come “regolamentata” e, quindi, dall’applicabilità dell’esclusione prevista per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dei pubblici servizi.

Tesi dell’istante

ALFA sostiene che le deduzioni siano spettanti perché, nel caso concreto, non ricorrerebbero i due requisiti richiesti dalla norma per l’esclusione:

  • il rapporto con BETA S.p.A. sarebbe regolato da un contratto di servizi e non da un atto amministrativo di concessione;
  • i corrispettivi sarebbero liberamente determinati dalle parti e non avrebbero natura di tariffa, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 61/E del 19 novembre 2007.

Pertanto, la società ritiene di non svolgere un’attività “regolamentata” e di poter includere le deduzioni nella determinazione della base imponibile IRAP.

Valutazione della Direzione

La Direzione richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 61/E del 2007 e con le risoluzioni nn. 423 del 5 novembre 2008, 428, 429 e 430 del 10 novembre 2008. In tali documenti è stata adottata una nozione ampia di concessione, che ricorre ogni volta che vi sia una effettiva traslazione di funzioni di pubblico interesse da un soggetto pubblico a un operatore privato, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto.

Natura concessoria del rapporto

Secondo l’Amministrazione, tale impostazione resta valida anche quando l’affidamento avviene tra due operatori privati. Nel caso concreto:

  • BETA S.p.A. è gestore dei servizi dell’aeroporto in forza di un atto convenzionale quarantennale;
  • essa ha affidato ad ALFA la gestione di vari servizi aeroportuali in subconcessione;
  • ALFA opera sotto la direzione, vigilanza e controllo diretto di BETA S.p.A., configurandosi come una sorta di longa manus e mera articolazione interna della stessa.

Da ciò deriva che non può escludersi la natura concessoria del rapporto solo perché l’atto di affidamento intercorre tra soggetti privati e non coinvolge direttamente una pubblica amministrazione.

Natura tariffaria dei corrispettivi

La Direzione respinge anche l’argomento dell’istante sulla mancanza di tariffa. Ricorda infatti che, secondo la circolare n. 61/E, la tariffa è un prezzo fissato o regolamentato, in assenza di libero mercato, in misura tale da garantire al gestore l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione.

Nel caso esaminato, la natura tariffaria è confermata dagli atti di subconcessione, che prevedono:

  • l’obbligo per ALFA di adeguarsi alle prescrizioni impartite da BETA e dall’Autorità competente;
  • l’impegno ad applicare tariffe concordate con BETA e approvate dai competenti organi ministeriali;
  • il potere costante di vigilanza e controllo di BETA sull’efficienza del servizio, sulla gestione, sulle tariffe applicate e sulla continuità del servizio.

Tali previsioni risultano ribadite anche nell’atto convenzionale del 2001.

Conclusione

La risoluzione conclude che ALFA s.r.l., in qualità di subconcessionaria per la gestione di servizi aeroportuali, svolge un’attività “regolamentata” riconducibile a quelle indicate nell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. Ne deriva l’esclusione dalla fruizione delle deduzioni IRAP sul cuneo fiscale e contributivo di cui al comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4).

Indicazioni finali

La risoluzione chiude con l’invito alle Direzioni regionali e provinciali a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici competenti.

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