Risoluzione n. 202 del 5/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che una società di persone passata alla contabilità semplificata può rivalutare gli immobili strumentali già iscritti nel bilancio 2007 ai sensi del D.L. n. 185/2008, senza iscrivere né affrancare il saldo attivo di rivalutazione.
Rivalutazione di immobili per società in contabilità semplificata
Rivalutazione degli immobili per soggetti in contabilità semplificata
La risoluzione riguarda l’applicazione dell’art. 15, commi 16 e seguenti, del decreto legge n. 185 del 2008 in materia di rivalutazione dei beni immobili. Il punto centrale è stabilire se una società che nel 2008 opera in contabilità semplificata possa effettuare la rivalutazione degli immobili strumentali iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione e senza assoggettarlo alla disciplina dell’affrancamento.
Quesito posto dalla società
La società ALFA SNC, che nel periodo d’imposta 2007 era in contabilità ordinaria, possiede nel bilancio al 31 dicembre 2007 alcuni fabbricati strumentali quasi completamente ammortizzati. Nel 2008 la società passa alla contabilità semplificata e intende avvalersi della disciplina di rivalutazione prevista dal D.L. n. 185/2008. Chiede quindi se possa rivalutare i beni immobili strumentali iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007 senza la necessità di iscrivere e affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, in ragione del nuovo regime contabile adottato.
Posizione del contribuente
La società sostiene di poter procedere alla rivalutazione degli immobili strumentali presenti nel patrimonio aziendale anche nel 2008 senza iscrivere la riserva di rivalutazione e senza affrancarla. La motivazione addotta è che la contabilità semplificata comporterebbe l’assenza di un patrimonio netto formalmente rilevato, con conseguente impossibilità di costituire una riserva in sospensione d’imposta.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama i commi da 16 a 23 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, che consentono la rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, esclusi:
- le aree fabbricabili;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
In contropartita, il comma 18 prevede che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni sia imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva che, ai fini fiscali, costituisce riserva in sospensione d’imposta. Il comma 19 consente inoltre l’affrancamento del saldo attivo mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali.
Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia
La risoluzione richiama la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, secondo cui la rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti che adottano regimi semplificati di contabilità, per i quali la disciplina degli articoli 10 e seguenti della legge n. 342 del 2000 si applica solo in quanto compatibile.
Per le imprese individuali e le società di persone, la prassi richiamata prevede che:
- venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione effettuata;
- non trovi applicazione la disciplina del saldo attivo di rivalutazione, poiché in assenza di un bilancio formale esso non risulta esposto nella contabilità.
Sono richiamate anche la circolare n. 22 del 6 maggio 2009 e la circolare n. 11/E del 2009, a conferma dell’orientamento interpretativo.
Soluzione adottata nel caso concreto
L’Agenzia ritiene che tali regole si applichino anche al caso esaminato, poiché alla data in cui deve essere eseguita la rivalutazione l’impresa è in regime di contabilità semplificata. Ne consegue che la società può rivalutare gli immobili risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora iscritti, alla data del 31 dicembre 2008, nel registro dei beni ammortizzabili, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti.
Effetti fiscali della rivalutazione
La conseguenza pratica è che, per il soggetto in contabilità semplificata, la rivalutazione degli immobili può avvenire senza:
- iscrivere il saldo attivo di rivalutazione;
- applicare la disciplina della riserva in sospensione d’imposta;
- procedere al relativo affrancamento.
Resta invece dovuto il versamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti ai beni.
Chiusura operativa
La risoluzione conclude affidando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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