Risoluzione n. 198 del 3/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dichiara inammissibile l’interpello, ma fornisce indicazioni operative sul versamento delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d’imposta degli enti militari in favore della Regione Friuli Venezia Giulia. Precisa che il riferimento normativo corretto è il DM 17 ottobre 2008 e distingue le modalità di versamento secondo che il pagamento avvenga presso tesorerie della Regione o fuori dal suo territorio, oltre che tramite modello F24.
Ritenute IRPEF dei sostituti d’imposta e versamento del 60% alla Regione Friuli Venezia Giulia
Ritenute IRPEF e attuazione delle norme per il Friuli Venezia Giulia
La risoluzione affronta le modalità applicative del dlgs. 31 luglio 2007, n. 137, in materia di attribuzione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia delle quote di proventi erariali spettanti in base allo Statuto speciale. Il tema riguarda, in particolare, il versamento delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d’imposta degli enti militari.
Quesito e inammissibilità dell’interpello
L’istante chiede indicazioni operative per il versamento del 60% delle ritenute IRPEF a favore della Regione, ritenendo che un documento presente sul sito internet dell’Agenzia sia applicabile solo agli agenti della riscossione. L’Agenzia delle Entrate qualifica però l’interpello come inammissibile, poiché manca il requisito delle obiettive condizioni di incertezza su una disposizione tributaria, richiesto dall’art. 1, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001.
Viene inoltre rilevato che la domanda non riguarda l’interpretazione di una norma tributaria in relazione a un caso concreto e personale, come richiesto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma consiste in una richiesta generica di “disposizioni applicative”.
Valore del parere reso dall’Agenzia
Pur dichiarando l’inammissibilità dell’interpello, l’Agenzia fornisce comunque un parere che non produce gli effetti tipici dell’interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000. Tale parere è ricondotto all’attività di consulenza giuridica, secondo le modalità illustrate dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.
Normativa di attuazione richiamata
L’Agenzia precisa che le norme di attuazione del dlgs. n. 137/2007 sono contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2008, che disciplina le modalità e i criteri contabili per l’attribuzione diretta alla Regione Friuli Venezia Giulia delle quote di proventi erariali.
Viene chiarito che non è pertinente il richiamo al “documento acquisito sul sito internet protocollo n. 2008/1189662”, in quanto si tratta del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate richiamato dall’art. 9 del DM 17 ottobre 2008 e riferito esclusivamente alla determinazione delle percentuali di riversamento delle somme riscosse tramite ruolo dagli agenti della riscossione.
Modalità di versamento delle ritenute
L’Agenzia indica che i sostituti d’imposta possono versare le ritenute:
- direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
- mediante modello F24.
Versamento presso le tesorerie della Regione Friuli Venezia Giulia
Se il sostituto d’imposta effettua il pagamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, deve eseguire due distinte operazioni:
- una per la quota regionale, pari al 60% dell’importo dovuto, da versare sul conto di tesoreria n. 305981 intestato alla “Regione Friuli - Venezia Giulia”, presso la filiale n. 231 di Trieste della Banca d’Italia, con IBAN IT78K0100003245231300305981;
- una per la quota erariale, pari al 40% dell’importo dovuto, da versare al bilancio dello Stato con le modalità già in uso.
Nella causale di entrambe le operazioni deve essere indicato:
- che si tratta di “RITENUTE IRPEF”;
- se il versamento riguarda la quota erariale o regionale, con la relativa percentuale;
- il codice fiscale e la denominazione del sostituto d’imposta;
- il periodo di riferimento (mese/anno).
Versamento fuori dal territorio regionale
Se il versamento avviene presso sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, il sostituto d’imposta deve effettuare un’unica operazione in favore del bilancio dello Stato per il 100% dell’importo.
Versamento tramite modello F24
Per i versamenti eseguiti mediante modello F24, l’Agenzia precisa che è sufficiente seguire le modalità ordinarie di compilazione.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi espressi siano puntualmente osservati dagli uffici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 3 ago 2009Risoluzione n. 199 del 3/08/2009
- Risoluzione · 3 ago 2009Risoluzione n. 200 del 3/08/2009
- Risoluzione · 3 ago 2009Risoluzione n. 201 del 3/08/2009
- Risoluzione · 5 ago 2009Risoluzione n. 203 del 5/08/2009
- Risoluzione · 5 ago 2009Risoluzione n. 202 del 5/08/2009
- Risoluzione · 6 ago 2009Risoluzione n. 207 del 6/08/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →