Risoluzione n. 207 del 6/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i fabbricati rurali iscritti al catasto fabbricati conservano la loro qualificazione rurale e, ai fini dell'imposta di successione, la loro rendita è compresa nel reddito dominicale del terreno. Pertanto, nel quadro B del modello 4 va indicata la rendita catastale ma il valore imponibile da denunciare è pari a zero, con indicazione nelle note delle condizioni di ruralità.
Trattamento dei fabbricati rurali ai fini dell'imposta sulle successioni e modalità di compilazione della dichiarazione di successione
Trattamento dei fabbricati rurali ai fini dell’imposta sulle successioni
La risoluzione affronta il trattamento tributario dei fabbricati rurali nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni, con particolare riguardo ai fabbricati già iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il documento chiarisce anche come tali beni vadano riportati nella dichiarazione di successione, nel quadro B del modello 4.
Quesito posto
La questione nasce dalla situazione, ancora non completamente uniforme, dei fabbricati rurali: alcuni risultano iscritti nel Catasto dei Terreni con rendita pari a zero, altri nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. L’istante chiede come compilare il quadro B del modello 4 quando nell’asse ereditario vi siano fabbricati rurali già censiti nel catasto urbano.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione ricostruisce il contesto normativo di riferimento:
- il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 aveva iscritto i fabbricati rurali nel Catasto dei Terreni, esentandoli da imposta;
- l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha previsto il censimento di tutti i fabbricati rurali nel Catasto edilizio urbano, mantenendone la qualificazione rurale e attribuendo loro una rendita catastale;
- i commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 9 disciplinano le condizioni soggettive e oggettive per il riconoscimento della ruralità, distinguendo tra fabbricati abitativi e costruzioni strumentali all’attività agricola.
Principio interpretativo sull’iscrizione catastale
L’Agenzia osserva che l’iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto urbano è finalizzata alla formazione di un inventario completo del patrimonio edilizio e non comporta, di per sé, la perdita della qualifica di ruralità. La rendita catastale attribuita a tali fabbricati rappresenta solo un indice della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio, mentre il reddito dominicale del terreno agricolo continua a comprendere anche la redditività delle costruzioni rurali asservite.
Rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni
Ai fini dell’imposta sulle successioni, la risoluzione richiama le norme del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346:
- l’articolo 1 stabilisce che l’imposta colpisce i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte;
- l’articolo 14 prevede che, per i beni immobili, la base imponibile è determinata in base al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
- l’articolo 34, quinto comma, dispone che non sono soggetti a rettifica i valori degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarati almeno pari ai coefficienti previsti.
Sulla base di tali disposizioni, l’Agenzia afferma che, nel caso dei fabbricati rurali ancora qualificati come tali, la rendita catastale non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di successione perché è già ricompresa nel reddito dominicale del terreno cui il fabbricato è asservito. Il fabbricato assume autonoma rilevanza fiscale solo se vengono meno i requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993.
Modalità di compilazione della dichiarazione di successione
La conclusione operativa è che la soluzione prospettata dall’istante è condivisa. In sede di compilazione del quadro B del modello 4 della dichiarazione di successione:
- va indicata la rendita catastale del fabbricato rurale;
- il valore imponibile da denunciare deve essere pari a zero;
- nelle note della dichiarazione è opportuno specificare che si tratta di fabbricati per i quali ricorrono le condizioni di ruralità previste dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993.
Conferma di precedenti orientamenti
La risoluzione dichiara espressamente di confermare i chiarimenti già forniti con le circolari 20 marzo 2000, n. 50/E, e 24 maggio 2000, n. 109/E, rafforzando così l’orientamento secondo cui la rendita dei fabbricati rurali non va considerata separatamente dall’imposta di successione quando permangono i requisiti di ruralità.
Vigilanza sull’applicazione uniforme
In chiusura, viene previsto che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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